Art. 5
LEGGE 24 dicembre 2007, n. 245
In vigore dal 12 gen 2008
(Stato di previsione del Ministero
della giustizia e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2008, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2008, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base "oneri comuni di parte corrente" del programma "giustizia civile e penale", nell'ambito della missione "giustizia" dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonchè le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonchè per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base "funzionamento" e "interventi" del programma "amministrazione penitenziaria" e "funzionamento" e "interventi" del programma "giustizia minorile", nell'ambito della missione "giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2008.
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