Art. 2 (commi 601-642)
Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Note all'articolo
- Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 42-bis, comma 1) che le disposizioni di cui al comma 29 del presente articolo si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. n. 248/2007. Ha inoltre disposto (con l'art. 47-ter, comma 1) che "Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono prorogate per l'anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro".
- Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto che "i termini del 20 maggio 2008 e del15 giugno 2008 di cui al comma 521 del presente articolo, sono differiti per il comparto della pesca rispettivamente al 15 settembre 2008 ed al 30 settembre 2008". Ha inoltre disposto che "il termine per l'emanazione dei regolamenti di cui al comma 634 del presente articolo, e' prorogato al 30 settembre 2008 per la Fondazione 'Il Vittoriale degli italiani'".
- Il D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 2008, n. 205, ha disposto (con l'art. 4-septiesdecies, comma 1) che il comma 506 del presente articolo, "si interpreta nel senso che il termine "contenzioso" e' da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato".
- Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che il termine per l'emanazione del regolamento di cui al comma 79 del presente articolo, e' prorogato al 31 marzo 2009. Ha inoltre disposto (con l'art. 27, comma 1) che ai fini della prosecuzione dei contratti di servizio e degli accordi in essere, il termine di cui al comma 253 del presente articolo, e' differito al 30 giugno 2009. Ha inoltre disposto (con l'art. 31, comma 1-bis) che l'indennizzo di cui al comma 363 del presente articolo, si intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965. Ha inoltre disposto (con l'art. 41, comma 11) che al fine di assicurare alla regione Friuli-Venezia Giulia previsioni finanziare certe per il bilancio di previsione relativo al triennio 2009-2011, le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo, sono prorogate per l'anno 2011 nella misura di 30 milioni di euro. Ha inoltre disposto (con l'art. 42, comma 7-bis) che il termine di cui al comma 110 del presente articolo, e' prorogato al 30 novembre 2009.
- La Corte costituzionale, con sentenza 9-13 marzo 2009, n. 74 (in G.U. 1a s.s. 18/3/2009, n. 11) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 5, primo periodo, del presente articolo.
- La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 marzo 2009, n. 76 (in G.U. 1a s.s. 25/3/2009, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 194 del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che "i regolamenti da esso previsti siano adottati "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano", invece che "d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano"".
- La Corte costituzionale, con sentenza 1-2 aprile 2009, n. 99 (in G.U. 1a s.s. 8/4/2009, n. 14) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 280, lettere a) e b), del presente articolo.
- La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 aprile 2009, n. 124 (in G.U. 1a s.s. 6/5/2009, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 474 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e della solidarieta' sociale, sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni".
- La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 22 luglio 2009, n. 227 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del comma 4 del presente articolo.
- La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 236 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 434, del presente articolo, "nella parte in cui si applica ai professori universitari per i quali sia stato disposto il collocamento fuori ruolo con formale provvedimento amministrativo e che hanno iniziato il corso del relativo periodo".
- La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009, n. 237 (in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del presente articolo, commi 20, 21 ultimo periodo, che prevede "gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto" e 22.
- La L. 23 luglio 2009, n. 99, ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che "L'espressione "in forma associata" di cui all'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che le imprese, in possesso dei requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e professionale ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi attraverso tale tipologia di accesso al mercato, devono aderire, ferme le condizioni di dettaglio stabilite con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale - Direzione generale per il trasporto stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a un consorzio o a una cooperativa a proprieta' divisa, esistente o di nuova costituzione, che: a) sia iscritto o venga iscritto alla sezione speciale, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, dell'albo degli autotrasportatori per conto di terzi; b) gestisca e coordini effettivamente a livello centralizzato e in tutte le sue fasi l'esercizio dell'autotrasporto da parte delle imprese aderenti."
- Il D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 , ha disposto (con l'art. 3-ter, comma 2) che "Sono fatti salvi i poteri e le funzioni conferiti ai soggetti pubblici gia' costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, commi 289 e 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
- La Corte costituzionale, con sentenza 16 - 20 novembre 2009, n. 297 (in G.U. 1a s.s. 25/11/2009 n. 47 ) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 600 del presente articolo, nella parte in cui impone alle Regioni di "attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica" desumibili dai commi da 588 a 593 dello stesso art. 2.
- Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2011 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".
- La Corte Costituzionale con sentenza 22 - 26 febbraio 2010, n. 80 (in G.U. 1a s.s. 3/3/2010, n. 9) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno" e "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilita', gia' contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilita' grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente".
- Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 e' determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato".
- Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 130 ha disposto (con l'art. 8, comma 4) che "Ai fini di favorire la realizzazione dei progetti delle infrastrutture di stoccaggio di cui al presente decreto, il contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio di cui all'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' stabilito pari all'1 per cento del valore della nuova capacita' di stoccaggio di gas naturale effettivamente entrata in operativita' ed e' corrisposto unicamente ai Comuni dove hanno sede i relativi stabilimenti che lo destinano, per almeno il 60 per cento, a favore delle persone residenti e delle imprese aventi sedi operative nei medesimi Comuni".
- Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione all'art. 2, comma 100, che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".
- Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 ha disposto (con l'art. 33, comma 2) che "La quota minima di cui al citato comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, calcolata sulla base del tenore energetico, da conseguire entro l'anno 2014, e' fissata nella misura del 5%".
- Il D.L. 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 130, ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 1) che "La dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la quota parte relativa ai proventi per l'anno 2011 delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e comunque nel limite di euro 10 milioni, e' destinata all'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attivita' operative militari ex Risoluzione ONU n. 1973 che hanno inciso sulla operativita' degli scali aeroportuali civili". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 4-ter) che "I termini di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2011".
- La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 100) che "Per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ridotta di euro 100 milioni".
- Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 61-bis, comma 1) che "Sono ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2012/2014, con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
- La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 3, comma 49) che "Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano esclusivamente alle domande di accesso al Fondo di solidarieta' presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge".
- Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 12, comma 19) che "Al fine di semplificare le procedure di riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonche' di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante".
- Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "La dotazione del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 2, comma 475 della Legge n. 244 del 2007, e' incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose".
- Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, ha disposto (con l'art. 15, comma 2-bis) che dall'anno scolastico 2014/2015 il riparto di cui al comma 414, come modificato, e' assicurato equamente a livello regionale, in modo da determinare una situazione di organico di diritto dei posti di sostegno percentualmente uguale nei territori, e il numero dei posti risultanti da tale applicazione non puo' comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del presente comma 414.
- La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 117) che "Al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' di sorveglianza nelle aree marine protette ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 482) che "L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione e' incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014".
- Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto (con l'art. 33, comma 2) che "La quota minima di cui al citato comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, calcolata sulla base del tenore energetico, da conseguire entro l'anno 2015, e' fissata nella misura del 5%".
- Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto (con l'art. 4, comma 8-ter) che "Il termine di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 419, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2014 per consentire la prosecuzione delle attivita' preordinate al completamento del programma di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della citata legge n. 244 del 2007 sono incrementate rispettivamente per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 8-quater) che "autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con particolare riferimento alle funzioni di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare nonche' di sorveglianza sulle aree marine protette, sono altresi' incrementate rispettivamente per gli importi di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 800.000 euro per l'anno 2015 e per l'importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020".
- La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 385) che "A decorrere dall'anno 2015, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 133, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ridotta di 6.400.000 euro annui".
- Il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha disposto (con l'art. 21-ter, comma 1) che "L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965, e' riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 21-ter, comma 2) che "L'indennizzo di cui al comma 1 e' riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai soggetti che, ancorche' nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide".
- Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 6 febbraio - 20 marzo 2019 n. 55 (in G.U. 1ª s.s. 27/03/2019 n. 13), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 21-ter, comma 1 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160 (che ha modificato il comma 363 del presente articolo).
- La L. 19 agosto 2016, n. 166 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' destinato anche alla promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari, comprese le iniziative volte a promuovere l'utilizzo, da parte degli operatori nel settore della ristorazione, di contenitori riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l'asporto degli avanzi di cibo". Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Per le finalita' di cui al comma 1, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018".
- Il D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18, ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 1) che "Ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno, riducendo il divario digitale, anche in relazione a quanto previsto dal piano strategico nazionale della portualita' e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015, e dall'ultimo periodo del comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato ulteriormente di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".
- Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ha disposto (con l'art. 95, comma 5) che "Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite le competenze relative alla ripartizione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 466, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni".
- Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 2) che "Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato ulteriormente di 0,5 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milioni di euro per il 2019, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".
- La L. 4 agosto 2017, n. 124 ha disposto (con l'art. 1, comma 97) che "Entro il 31 dicembre 2017 i soggetti di cui all'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, corrispondono alle regioni, ad integrazione di quanto gia' versato per il 2016 e il 2017, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il nuovo metodo di cui al comma 96 e quanto gia' versato per gli stessi anni".
- Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 7, comma 10-bis) che "L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle dipendenze di organismi militari della Comunita' atlantica o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 1º gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione e' incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018".
- La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 543) che "Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' destinato anche alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002, nonche' dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche"; - (con l'art. 1, comma 544) che "Per le finalita' di cui al comma 543, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementata di 250.000 euro per l'anno 2018"; - (con l'art. 1, comma 583) che "Al fine di ottemperare al disposto dell'azione 6.4 del Piano strategico nazionale della portualita' e della logistica, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019 senza obbligo di cofinanziamento a carico del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".
- Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 57, comma 2, lettera e)) che "A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi: [...] e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".
- La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto (con l'art. 1, comma 552) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennita' spettanti agli amministratori locali e gia' in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data". Il D.L. 20 giugno 2017, 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, come modificato dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 16-ter, comma 2) che "Per la realizzazione del sistema di cui al comma 1, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato ulteriormente di 0,5 milioni di euro per il 2017, di 2 milioni di euro per il 2018 e di 1,5 milioni di euro per il 2019 nonche' di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".
- Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 54, comma 1, lettere a), b) e b-bis)) che "Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: a) l'ammissione ai benefici del Fondo e' estesa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attivita' operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorita' competente per l'emergenza coronavirus; b) per l'accesso al Fondo non e' richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro. La sospensione del pagamento delle rate puo' essere concessa anche per i mutui gia' ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate. b-bis) la sospensione del pagamento delle rate puo' essere concessa anche per i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147".
- Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno". Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, come modificato dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/04/2020, n. 95, nel modificare l'art. 54, comma 1, lettera a) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha conseguentemente disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Per lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020". Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, ha disposto (con l'art. 54, comma 1, lettere a) e a-bis)) che "Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: a) l'ammissione ai benefici del Fondo e' estesa ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, agli imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attivita' operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorita' competente per l'emergenza coronavirus; a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo e' estesa alle quote di mutuo relative alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dal presente articolo. b) per l'accesso al Fondo non e' richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro. La sospensione del pagamento delle rate puo' essere concessa anche per i mutui gia' ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate. b-bis) la sospensione del pagamento delle rate puo' essere concessa anche per i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147".
- Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, a sua volta modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" l'ammissione ai benefici del Fondo e la sospensione delle rate del mutuo previste dall'art. 54 del D.L. medesimo si applicano nei casi ed alle condizioni previste dall'articolo stesso.
- Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, come modificato dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno".
- Il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con piu' di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni: [...] b) articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio)".
- La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 829) che "L'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l'anticipazione di liquidita' in favore delle regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e non trova applicazione l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".
- Il D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, di cui all'articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e di cui all'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le definizioni di "soggetto responsabile" contenute in ciascuna delle citate disposizioni si interpretano nel senso che gli enti locali, come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero le regioni, in ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi".
- Il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che "A far data dall'entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, le disposizioni di cui all'allegato D continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facolta' del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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