Art. 1

LEGGE 6 novembre 2007, n. 211

In vigore dal 28 nov 2007
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Disposizioni generali 1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 27 dicembre 2006, n. 298, sono introdotte, per l'anno finanziario 2007, le variazioni di cui alle annesse tabelle. Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all': - La legge 27 dicembre 2006, n. 298 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006, supplemento ordinario n. 24.
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