Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 4 nov 2007
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 78 della Convenzione stessa.
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urn:nir:stato:legge:2007-10-04;184#art-2

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