Art. 2
Ordine di esecuzione
In vigore dal 4 nov 2007
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 78 della Convenzione stessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2007-10-04;184#art-2