Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 12 ott 2007
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.
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urn:nir:stato:legge:2007-09-27;166#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006.) — Testo vigente | Portale Normativo