Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 29 ago 2007
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2007-08-02;135#art-1