Art. 3
Copertura finanziaria
In vigore dal 28 ago 2007
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 23.950 da sostenere ogni quattro anni a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2008, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2007-08-02;134#art-3