Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

In vigore dal 24 ago 2007
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . (Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 12 luglio 2005.
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urn:nir:stato:legge:2007-08-02;132#art-1

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