Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 9 ago 2007
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere firmato a Roma il 27 novembre 2003, costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sull'aggiornamento della lista delle istituzioni culturali e scolastiche che godono di agevolazioni fiscali, con scambio di note integrativo, effettuato a Roma in data 28 luglio 2005 e 23 settembre 2005.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2007-07-24;121#art-1