Art. 1
In vigore dal 27 feb 2007
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
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1. Il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il termine di un anno previsto dall'articolo 20-bis, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo di cui all'articolo 11 della medesima legge, è prorogato di un anno.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2007, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, ratificata ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 145.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Storico versioni
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