Art. 1 (commi 1301-1364)
In vigore dal 1 gen 2027
1301. A decorrere dal 1° gennaio 2007 il Comitato direttivo di cui all'articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, è soppresso. Le relative competenze sono svolte dal direttore generale coadiuvato dai due vice direttori generali.
1302. Per la realizzazione di interventi infrastrutturali di interesse nazionale da realizzare nella regione Liguria sulla base di uno specifico accordo di programma tra il Governo nazionale, il presidente della regione Liguria e i rappresentanti degli enti locali interessati, è autorizzata la spesa di 97 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per l'importo di 97 milioni di euro, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate, nell'anno 2007, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Il predetto importo è versato su apposita contabilità speciale, in ragione di 13 milioni di euro nell'anno 2007 e di 21 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2008 al 201.
1303. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1304. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
1305. All'articolo 7-viciesquater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: "Ministro dell'interno" sono inserite le seguenti: "e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione". Il secondo periodo del comma 2 è sostituito dai seguenti: "Una quota pari a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta d'identità elettronica è riassegnata al Ministero dell'interno per essere destinata per euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione".
1306. Al fine di assolvere tempestivamente nonché in modo efficiente ed efficace ai compiti d'istituto attraverso uno stabile assetto funzionale ed organizzativo, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è autorizzata ad inquadrare in ruolo i dipendenti già assunti mediante procedura selettiva pubblica con contratti a tempo determinato ed in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento nei ruoli, nelle medesime qualifiche oggetto dei predetti contratti, avviene previo svolgimento di apposito esame-colloquio innanzi ad apposita Commissione presieduta dal presidente o da un commissario della COVIP e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della COVIP; agli oneri relativi si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico dello Stato, entro i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alla COVIP dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
1307. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "euro 250", sono aggiunte le seguenti: "; per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000".
1308. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
1309. Per fronteggiare specifiche esigenze organizzative e funzionali, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa definisce per l'anno 2007 un programma straordinario di assunzioni fino a 50 unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato amministrativo di supporto agli uffici giurisdizionali, con corrispondente incremento della dotazione organica. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 2,020 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 306, 307 e 308, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tal fine sono detratte dall'ammontare delle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della giustizia e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi del comma 309 del predetto articolo 1.
1310. L'articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209, è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della comunità internazionale). - 1. I crediti d'aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi:
a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte;
b) di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative".
1311. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell'Agenzia del demanio per la elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero, procedendo alla relativa ricognizione, alla stima, nonché, previa analisi comparativa di costi e benefici, alla individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione.
1312. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla base del piano di cui al comma 1311, individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell'Agenzia del demanio.
1313. Per finalità di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici, il Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua con decreto, entro il 31 gennaio 2007, beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della giustizia che possono essere dismessi. Entro il medesimo termine l'Agenzia del demanio individua con decreto i beni immobili suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della giustizia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico contabile.
1314. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne verifica la compatibilità con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea, una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 1312, può essere destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.
1315. A decorrere dall'applicazione dei nuovi importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, come modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del Consiglio, del 1 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 175 del 29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata previsto all'articolo 26 della tabella dei diritti consolari, di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 185, è determinato nell'importo di 75 euro.
1316. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione delle due tariffe, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui alla tabella citata nel comma 1315, è conseguentemente aumentato di 15 euro rispetto alla tariffa prevista per i visti per l'area Schengen.
1317. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede europea finalizzati al contrasto della criminalità organizzata e dell'immigrazione illegale, per le esigenze connesse alla componente nazionale del "Sistema d'informazione visti", nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è incrementato di non più di 65 unità.
1318. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 54.
1319. A decorrere dal 1° giugno 2007, gli uffici consolari sono autorizzati a rilasciare e a rinnovare la carta d'identità a favore dei cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti al registro dell'AIRE. Il costo per il rilascio e il rinnovo della carta d'identità è fissato in misura identica a quello previsto per i cittadini italiani residenti in Italia.
1320. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 54.
1321. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 54.
1322. La legge 28 luglio 2004, n. 193, è prorogata fino al 31 dicembre 2009. Per l'attuazione degli articoli 1 e 2 della predetta legge è autorizzata la spesa di euro 6.200.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1323. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è ridotta di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
La detrazione relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2011. La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012. La detrazione relativa all'anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2013. La detrazione relativa all'anno 2013 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2014. La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015.
1325. Per cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione può essere formata da:
a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.
1326. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.
1327. Il comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
1329. Per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono istituiti un fondo di parte corrente con una dotazione di 17 milioni di euro e un fondo dì conto capitale con una dotazione di 12 milioni di euro, da ripartire, rispettivamente, per le esigenze di funzionamento e le esigenze infrastrutturali e di investimento del Colpo della guardia di finanza. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione dei predetti fondi tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione.
1330. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
1331. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un Fondo di parte corrente, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2007, da ripartire, per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con decreti del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio.
1332. Per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un fondo di conto capitale con una dotazione di 100 milioni di euro, da ripartire per le esigenze infrastrutturali e di investimento. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.
1333. Le risorse residue di cui all'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 52, sono interamente destinate alle opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia. Per l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007.
1334. All' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, primo periodo, le parole: "L'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La società", la parola: "autorizzato" è sostituita dalla seguente: "autorizzata" e dopo le parole: "operatori nazionali" sono inserite le seguenti: "e le loro controllate e collegate estere".
1335. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: "internazionalizzazione dell'economia italiana" sono inserite le seguenti: "; la società è altresì autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell' attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia".
1336. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole: "o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera," sono sostituite dalle seguenti: ", nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e".
1337. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: "finanziamento delle suddette attività," sono inserite le seguenti: "nonché quelle connesse o strumentali" e le parole: "nonché per i crediti dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di tali Stati" sono soppresse.
1338. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole: "L'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La società"; dopo la parola: "autorizzati" sono soppresse le seguenti parole: "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni" e dopo le parole: "nonché con enti od imprese esteri e organismi internazionali" sono aggiunte le seguenti: "; la società può altresì stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del settore".
1339. SACE Spa provvede a ridurre il capitale sociale in misura adeguata alla sua attività, attribuendone l'eccedenza al socio tramite versamento al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Il termine per l'opposizione dei creditori, di cui al terzo comma dell'articolo 2445 del codice civile, è ridotto a trenta giorni. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.
1340. Le disponibilità rivenienti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, quanto a euro 440 milioni per l'anno 2006 e 48 milioni di euro per l'anno 2007, sono rispettivamente versate ad apposita contabilità speciale di tesoreria, per essere successivamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 92 milioni per l'anno 2007, ad euro 112 milioni nell'anno 2008 e ad euro 284 milioni nell'anno 2009. La predetta disposizione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge.
1341. Per la realizzazione dell'archivio storico dell'Unione europea, presso l'Istituto universitario europeo di Firenze, da allocare nel compendio di Villa Salviati in Firenze, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1342. È autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della "Scuola europea" di Parma.
1343. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2006, N. 299, CONVERTITO CON L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 16.
1344. All'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009".
1345. In favore delle regioni interessate dal radicamento territoriale dei fenomeni della criminalità organizzata è istituito un fondo vincolato per il triennio 2007-2009, per lo sviluppo e la diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte all'affermazione della cultura della legalità, al contrasto delle mafie, ed alla diffusione della cittadinanza attiva, per un ammontare di 950.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le regioni interessate provvedono ad insediare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, un proprio ufficio di coordinamento e monitoraggio delle iniziative. Il fondo di cui al presente comma opera attraverso un coordinamento tra le regioni interessate.
1346. Con decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dall'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in modo da assicurare un contenimento dei relativi costi non inferiore al 20 per cento delle spese sostenute nell'esercizio 2006, e prevedendo un riordino e una razionalizzazione delle relative funzioni, anche mediante soppressione di quelle che possono essere svolte da altri organi.
1347. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, è integrata di 14 milioni di euro per l'anno 2008.
1348. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294, è inserito il seguente:
"294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri".
1349. Al fine di consentire la piena realizzazione delle procedure di valorizzazione e di dismissione già avviate nell'ambito degli interventi di risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano e nelle more della nomina dei relativi organi ordinari, nell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi". A decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, la gestione dell'attività sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge si intende integralmente a carico dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, la quale succede nei contratti di durata in essere con l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera. Sono inefficaci nei confronti dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino i decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, qualora riguardino crediti vantati nei confronti dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, per obbligazioni anteriori alla data di istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. Nelle azioni esecutive iniziate sulla base dei medesimi titoli di cui al presente comma, all'Ente Ordine Mauriziano succede la Fondazione di cui al comma 1, articolo 2, del citato decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277.
1350. La proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano di Torino è da intendersi attribuita, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, 11.277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, alla Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, con esclusione dei beni immobili e mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali del presidio ospedaliero Umberto I di Torino e dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo. La proprietà dei beni immobili già dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, attribuita alla Fondazione Ordine Mauriziano, può essere trasferita a titolo oneroso e per compendi unitari comprendenti più unità, ai valori di mercato, alla regione Piemonte nel rispetto dei contratti di affitto o locazione efficaci al momento del trasferimento. Alle operazioni di acquisto della regione Piemonte non si applicano i vincoli previsti dalla normativa vigente in termini di prelazione agraria.
1351. Dopo il comma 3 dell'articolo 117 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 15.000".
1352. Per l'attività della "Fondazione 20 marzo 2006", costituita ai sensi della legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21, e finalizzata all'utilizzo ed alla valorizzazione del patrimonio costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione dei XX Giochi Olimpici invernali e dei IX Giochi Paralimpici, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
1353. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
1354. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2007 e del triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
1355. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
1356. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
1357. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
1358. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 1357, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2007, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
1359. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.
1360. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.
1361. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell' articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
1362. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti. territoriali.
1363. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.
1364. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969 che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli, Mastella
Note all'articolo
- Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 3-ter) che "l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1030, lettera d), numero 1), capoverso c), del presente articolo, e' differita al 1° gennaio 2008, limitatamente ai lavori e alle forniture per la manutenzione delle infrastrutture".
- Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, ha disposto (con l'art. 13, comma 8-quater) che "Il contributo concesso dal presente articolo 1, comma 224, e il beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti e il risparmio energetico nell'ambito del riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse condizioni e modalita' indicate nelle citate disposizioni anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007".
- Il D.L. 20 marzo 2007, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 17 maggio 2007, n. 64 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "L'importo della manovra derivante dalle disposizioni di cui al comma 796, lettera p), primo periodo, del presente articolo 1, e' rideterminato per il solo anno 2007 da 811 milioni di euro a 300 milioni di euro, anche per le finalita' di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma. A tal fine il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato, e' incrementato per l'anno 2007 di 511 milioni di euro. Il predetto incremento e' ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno. Conseguentemente la quota fissa sulla ricetta e' abolita con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto n. 23/07 e fino al 31 dicembre 2007".
- Il D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Ai fini del contenimento dei costi di cui al comma 1346 del presente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, rispetto all'esercizio finanziario 2006, i compensi dei componenti della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sono ridotti dell'8,855 per cento ed i compensi degli esperti della medesima Commissione sono ridotti del 2,456 per cento. Per la medesima finalita', a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, non compete alcun compenso al presidente ed al componente di diritto della Commissione".
- Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, ha disposto (con l'art. 12, comma 2) che "la disposizione di cui al comma 621, lettera b), del presente articolo non si applica limitatamente all'anno 2007". Ha inoltre disposto (con l'art. 45, comma 1) che "per le finalita' di cui al comma 1259 del presente articolo, relativo ad un piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, il finanziamento ivi previsto e' integrato, per l'anno 2007, di 25 milioni di euro".
- La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto: - (con l'art. 1, comma 129) che "Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento"; - (con l'art. 1, comma 173) che "Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al comma 392 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2008"; - (con l'art. 1, comma 198) che "Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo ,10, comma 1, lettera e-ter), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' prorogata l'efficacia di quanto stabilito dal comma 399 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296"; - (con l'art. 2, comma 45) che "La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1282, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che le risorse da trasferire all'Ente italiano montagna (EIM) sono tutte quelle complessivamente gia' attribuite all'Istituto nazionale della montagna (IMONT) al 1° gennaio 2007. Tali risorse sono rese immediatamente disponibili per effetto dell'esclusione disposta dal primo periodo del comma 507 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006"; - (con l'art. 2, comma 72) che "Allo scopo di continuare ad assicurare le capacita' operative dello strumento militare per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1238, della citata legge n. 296 del 2006, e' incrementata di 140 milioni di euro per l'anno 2008"; - (con l'art. 2, comma 73) che "La dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899, della citata legge n. 296 del 2006 e' determinata in 20 milioni di euro per l'anno 2008, dei quali 7 milioni da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina militare di Taranto e 1 milione da destinare al rilancio del Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza"; - (con l'art. 2, comma 80) che "La dotazione del Fondo istituito all'articolo 1, comma 898, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' determinata in 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010"; - (con l'art. 2, comma 92) che "In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza e le corrispondenti posizioni di organico di livello B sono soppresse. I dirigenti che rivestivano la predetta qualifica alla data del 31 dicembre 2007 sono inquadrati, a decorrere dal giorno successivo, nella qualifica di prefetto e collocati in un ruolo ad esaurimento soprannumerario, riassorbibile all'atto del collocamento a riposo. Agli stessi e' garantito l'impiego sino alla cessazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 433, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"; - (con l'art. 2, comma 113) che "Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008"; - (con l'art. 2, comma 115) che "Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo completamento degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980, del 1981 e del 1982, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, e' autorizzato un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalita' e criteri di ripartizione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri"; - (con l'art. 2, comma 137) che "La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, e' completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge." - (con l'art. 2, comma 300) che "Il Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2008"; - (con l'art. 2, comma 376) che "Per l'anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abolita"; - (con l'art. 2, comma 465) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009"; - (con l'art. 2, comma 534) che "La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010"; - (con l'art. 2, comma 536) che "Il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale dall'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' integrato di 50 milioni di euro per l'anno 2008"; - (con l'art. 2, comma 566) che "Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008"; - (con l'art. 2, comma 567) che "Per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010, la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di ulteriori 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010"; - (con l'art. 3, comma 51) che "Alle fattispecie gia' disciplinate dai periodi soppressi si applicano i commi 44 e 45"; - (con l'art. 3, comma 97) che "Per le finalita' di cui ai commi da 90 a 96, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008"; - (con l'art. 3, comma 100) che "I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008".
- Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto: - (con l'art. 8-ter, comma 1) che "Il fondo transitorio di cui alla lettera b) del comma 796 del presente articolo e' incrementato, per l'esercizio finanziario 2008, di 14 milioni di euro"; - (con l'art. 26, comma 5) che "Il termine previsto dal comma 559 del presente articolo, per il personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilita' collettiva, e' differito al 31 dicembre 2007"; - (con l'art. 26, comma 6) che "Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni"; - (con l'art. 28, comma 1) che "Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle societa' regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attivita' connesse alla loro cessione alle regioni"; - (con l'art. 28, comma 1-ter) che "Al fine dell'attuazione del Programma nazionale delle Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prorogata l'attivita' della societa' Rete autostrade mediterranee Spa (RAM), da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero. Al medesimo fine, le azioni della predetta societa' sono cedute a titolo gratuito, entro e non oltre il 1° marzo 2008, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dei trasporti"; - (con l'art. 29, comma 1) che "Fermo restando il contributo previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il periodo dal 3 ottobre 2006 al 31 marzo 2010 per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227 della stessa legge, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano e GPL, nonche' mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 224 e 225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 13, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 ed estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, di categoria "euro 2", immatricolati prima del 1° gennaio 1999. Il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale e' concesso per tre annualita' e il contributo per la rottamazione di cui al citato comma 224 e' incrementato a 150 euro, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico"; - (con l'art. 29, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dalla medesima data e fino al 31 dicembre 2008, in caso di acquisto di un motociclo fino a 400 centimetri cubici di cilindrata nuovo di categoria "euro 3", con contestuale sostituzione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria "euro 0", realizzata attraverso la demolizione con le modalita' indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi un contributo di euro 300 e l'esenzione dalle tasse automobilistiche per una annualita'. Il costo della rottamazione e' posto a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo e di 30 euro per ciascun ciclomotore, secondo le modalita' e nel rispetto di quanto disposto dal comma 236 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006. Per i motocicli acquistati tra il 31 dicembre 2007 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 possono essere effettuati entro il 31 marzo 2008"; - (con l'art. 29, comma 11) che "Le dotazioni del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono ridotte, per l'anno 2008, rispettivamente di 90,5 milioni di euro e di 5,5 milioni di euro. La dotazione del predetto Fondo per la competitivita' e lo sviluppo e' incrementata, per l'anno 2009, di 90,5 milioni di euro"; - (con l'art. 39, comma 2) che "Il diritto dei canali tematici satellitari di cui all'articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a percepire i contributi spettanti ai sensi della normativa vigente e' prorogato all'annualita' 2008"; - (con l'art. 40-bis, comma 2) che "Tutti i termini previsti all'articolo 1, commi 669, 670, 691 e 692, sono prorogati di due mesi con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2007"; - (con l'art. 45, comma 1-ter) che "Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono incrementate di 5 milioni di euro rispettivamente per le finalita' di cui al comma 1 e al comma 1-bis. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008, relativamente alla finalita' di cui al comma 1-bis, e a 5 milioni di euro per l'anno 2009, relativamente alla finalita' di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarieta' sociale".
- La Corte costituzinale, con sentenza 25 febbraio - 4 marzo 2008, n. 45 (in G.U. 1a s.s. 12/03/2008, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 796, lettera n), limitatamente alle seguenti parole: "Il maggior importo di cui alla presente lettera e' vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100 milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica".
- La Corte costituzinale, con sentenza 27 febbraio - 7 marzo 2008, n. 50 (in G.U. 1a s.s. 12/03/2008, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo commi: 389; 635; 1252 (in riferimento ai commi 1250 e 1251) nella parte in cui non contiene, dopo le parole "con proprio decreto", le parole "da adottare d'intesa con la Conferenza unificata"; 1261, nella parte in cui non contiene, dopo le parole "il Ministro per i diritti e le pari opportunita" le parole "previa acquisizione del parere della Conferenza unificata"; 1267.
- La Corte costituzionale, con sentenza 10-14 marzo 2008, n. 63 (in G.U. 1a s.s. 19/03/2008, n. 13) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 853 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che i poteri del CIPE di determinazione dei criteri e delle modalita' di attuazione degli interventi di cui al Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' siano esercitati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".
- La Corte costituzionale, con sentenza 2 - 11 aprile 2008, n. 94 (in G.U. 1a s.s. 16/04/2008, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, commi 1227 e 1228, nella parte in cui non stabiliscono che i decreti ministeriali ivi previsti siano preceduti dall'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.
- La Corte costituzionale, con sentenza 2 - 11 aprile 2008, n. 95 (in G.U. 1a s.s. 16/04/2008, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo,comma 560, nella parte in cui si applica anche alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
- La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 18 aprile 2008, n. 104 (in G.U. 1a s.s. 23/04/2008, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 1226, nella parte in cui obbliga le Province autonome di Trento e di Bolzano ad uniformarsi ai criteri minimi uniformi definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 16 maggio 2008, n. 142 (in G.U. 1a s.s. 21/05/2008, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, commi 1122 e 1123, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, sia emanato previa acquisizione del parere della Conferenza unificata.
- La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 16 maggio 2008, n. 145 (in G.U. 1a s.s. 21/05/2008, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 832, terzo periodo.
- La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 20 maggio 2008, n. 159 (in G.U. 1a s.s. 28/05/2008, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo,comma 730; commi 725, 726, 727 e 728, nella parte in cui essi trovano applicazione per gli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 734, nella parte in cui esso si riferisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
- La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 23 maggio 2008, n. 168 (in G.U. 1a s.s. 28/05/2008, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale: 1) del combinato disposto del presente articolo, commi 362, 363 e 364, nella parte in cui, in riferimento all', pone il vincolo di destinazione specifica del fondo di cui al comma 362 per interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalita' sociali e dispone che, per il medesimo anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti le condizioni, le modalita' e i termini per l'utilizzo della dotazione del fondo stesso; 2) del presente articolo comma 362, nella parte in cui, in riferimento agli anni successivi al 2009, non prevede l'intesa con le Regioni per determinare la concreta destinazione dei finanziamenti a carico del fondo istituito dallo stesso comma; 3)del presente articolo, comma 364,: a) nella parte in cui, in riferimento al biennio 2008-2009, non contiene, dopo le parole "da adottare", le parole "d'intesa con la Conferenza unificata"; b) nella parte in cui contiene, in riferimento al biennio 2008-2009, l'inciso: "per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009"; 4) del presente articolo, comma 356 : a) nella parte in cui non contiene, dopo le parole "si provvede", le parole "d'intesa con la Conferenza unificata"; b) nella parte in cui contiene l'inciso: "pari a 11 milioni di euro"; 5) del presente articolo, comma 1284, nella parte in cui prevede che le modalita' di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo sono indicate "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281", anziche' "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari"; 6) del presente articolo, comma 1284, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 334, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), nella parte in cui prevede che le modalita' di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo sono indicate "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni", anziche' "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari".
- La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n. 190 (in G.U. 1a s.s. 11/06/2008, n. 25) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 588, 589 e 590 del presente articolo.
- Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 45, comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso. Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 477 sono iscritte in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni degli assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si provvede anche con riferimento al relativo personale, tenuto conto delle attivita' di cui al comma 480 del medesimo articolo 1".
- Il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto da adottare entro il 31 dicembre 2008, tenuto conto di apposite relazioni tecniche predisposte dall'Agenzia di cui all'articolo 4, individua i soggetti, le misure e gli interventi finanziabili, nonche' le modalita' con cui le rate di rimborso dei finanziamenti sono connesse ai risparmi energetici conseguiti e il termine massimo della durata dei finanziamenti stessi in relazione a ciascuna di tali misure, che non puo' comunque essere superiore a centoquarantaquattro mesi, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296". Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 6) che "Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 351, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finanziabili in riferimento alle dotazioni finanziarie stanziate dall'articolo 1, comma 352, della legge n. 296 del 2006 per gli anni 2008 e 2009, la data ultima di inizio lavori e' da intendersi fissata al 31 dicembre 2009 e quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni successivi".
- Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' differito al 31 dicembre 2008 in riferimento alle societa' regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attivita' connesse alla loro cessione alle regioni".
- Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto: - (con l'art. 4-bis, comma 2) che "Il termine per il completamento delle procedure di assunzione di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' differito al 31 dicembre 2008"; - (con l'art. 4-bis, comma 3) che "Il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria e' differito al 31 dicembre 2009. A tal fine, per gli anni 2008 e 2009, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni"; - (con l'art. 4-bis, comma 17) che "Per l'anno 2008 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle universita' e negli enti di ricerca, le risorse di cui all'articolo 1, commi 650 e 652, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2008 e al netto delle risorse gia' utilizzate nell'anno 2007, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle universita' ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca, con le modalita' previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto e nei limiti dell'organico vigente presso ciascun ente, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006".
- Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto: - (con l'art. 26, comma 6) che "L'Unita' per il monitoraggio, istituita dall'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse gia' stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; - (con l'art. 43, comma 7-bis) che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009"; - (con l'art. 60, comma 10) che "Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma 507, e' portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio"; - (con l'art. 60, comma 12) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 896, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 183 milioni di euro per l'anno 2009"; - (con l'art. 61, comma 13) che "Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009"; - (con l'art. 61, comma 19) che "Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo"; - (con l'art. 63, comma 1) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e' integrato l'apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze"; - (con l'art. 63, comma 2) che "La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2008"; - (con l'art. 63, comma 3) che "In relazione alle necessita' connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e' incrementato dell'importo di euro 200 milioni per l'anno 2008"; - (con l'art. 66, comma 3) che "Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente".
- Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto: - (con l'art. 3, comma 4) che "Fino alla data del 30 aprile 2009 e' altresi' sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009, cosi' come stabilito dall'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"; - (con l'art. 17, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, si interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attivita' di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate negli Stati membri della Comunita' europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996".
- Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' differito al 30 giugno 2009 in riferimento alle societa' regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attivita' connesse alla loro cessione alle regioni".
- Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni con L. 27/2/2009, n. 14, ha disposto: - (con l'art. 41, comma 16-ter) che "Per le finalita' dell'articolo 1, comma 484, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data del 1o luglio 2009 sono trasferiti, con esclusione degli enti di cui al comma 16-octies, nonche' di quelli posti in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, alla societa' Fintecna o societa' da essa interamente controllata, i rapporti in corso, le cause pendenti ed il patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno 2009. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio della societa' trasferitaria. Alla data del trasferimento i predetti enti disciolti sono dichiarati estinti"; - (con l'art. 41, comma 1) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009"; - (con l'art. 41, comma 2) che "Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2009"; -(con l'art. 41, comma 3) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 30 settembre 2009 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009".
- La Corte costituzionale, con sentenza 23-27 febbraio 2009, n. 55 (in G.U. 1a s.s. 4/3/2009, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' del comma 1076 del presente articolo 1 "nella parte in cui dispongono la sostituzione automatica di tutti i "commissari monocratici" dei consorzi agrari in stato di liquidazione, in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 233 del 2006, con altri "commissari monocratici"".
- Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, ha disposto: - (con l'art. 1, comma 3) che "Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonche' mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo e' aumentato di 1500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1"; - (con l'art. 1, comma 4) che "Per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o "euro 5", nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo e' incrementato fino ad euro 4000. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 2"; - (con l'art. 7-quater) che "Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2008 la certificazione di cui al comma 667 e al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, deve essere inviata entro il termine perentorio del 31 maggio 2009".
- La L. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 3, comma 32-bis) che "Il comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non puo' essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, societa' a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali".
- La L. 18 giugno 2009, n. 69, ha disposto (con l'art. 6, comma 2 lettera d)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1, sono abrogati: [...] d) i commi 1318, 1320 e 1321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;".
- La L. 24 dicembre 2007, n. 244 come modificata dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' differito al 30 giugno 2010 in riferimento alle societa' regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attivita' connesse alla loro cessione alle regioni".
- Il D.L. 1 luglio 2009, 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha disposto: - (con l'art. 17, comma 15) che "Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009"; - (con l'art. 17, comma 16) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009"; - (con l'art. 19, comma 9-bis) che "Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il comma 1021 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abrogato e la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa, ai sensi del comma 1020 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e' integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pan a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5." - (con l'art. 23, comma 21-bis) che "Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, di cui all'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2010."
- La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 64, comma 1) che "La disposizione di cui alla lettera g) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica, fino al 31 dicembre 2009, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia italiana del farmaco (ALFA) definisce le modalita' tecniche applicative della disposizione di cui al primo periodo".
- Il D.L. 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2009, n. 167, ha disposto: - (con l'art. 1, comma 4-ter) che "La lettera c) del comma 605 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e' consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime"; - (con l'art. 1-bis, comma 4) che "A decorrere dall'esercizio finanziario 2010, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' finalizzata anche ad interventi per il sostegno al processo di riforma degli ordinamenti della scuola secondaria superiore, alla valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonche' alle innovazioni tecnologiche presso le scuole statali"; - (con l'art. 1-bis, comma 6) che "Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'anno 2009, puo' avvalersi del disposto dell'articolo 1, comma 602, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
- L'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2009 (in G.U. 18/11/2009, n. 269) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "In deroga all'art. 1, commi 161,163 e 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i termini di prescrizione o decadenza, relativi all'esercizio delle funzioni di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione delle entrate tributarie svolte dagli enti locali ricompresi nel cratere individuato con i decreti del commissario delegato n. 3/2009 e n. 11/2009 o dai relativi affidatari del servizio di accertamento e/o riscossione operanti nel medesimo territorio, la cui scadenza e' compresa nel periodo tra il 6 aprile 2009 ed il 31 dicembre 2009, sono prorogati al 31 dicembre 2010. La stessa proroga si estende alle entrate extratributarie sostitutive dei relativi tributi, nonche' all'attivita' di interpello. Sono altresi' sospesi per lo stesso periodo tutti i termini processuali relativi a dette entrate tributarie ed extratributarie".
- La L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto: - (con l'art. 2, comma 23) che "Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, con una riduzione complessiva dei relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla corrispondente rideterminazione dell'ammontare dei contributi spettanti ai singoli enti interessati"; - (con l'art. 2, comma 40) che "Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni"; - (con l'art. 2, comma 102) che "Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2010".
- Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 39, comma 2) che "Il diritto dei canali tematici satellitari di cui all'articolo 1, comma 1247, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a percepire i contributi spettanti ai sensi della normativa vigente e' prorogato fino all'annualita' 2009".
- Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 2, comma 7-ter) che "All'onere conseguente al minor risparmio derivante dalle disposizioni di cui al comma 7-bis, quantificato in 2 milioni di euro, si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa, di pari importo, di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 7-undecies) che "Al fine di fronteggiare la crisi di competitivita' dei porti nazionali, con riguardo anche all'attivita' prevalente di transhipment, le disposizioni relative all'adeguamento delle tasse e dei diritti marittimi di cui all'articolo 1, comma 989, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2012". Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, nel modificare l'art. 64, comma 1 della L. 23 luglio 2009, n. 99, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 6) che "La disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 5 del presente articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 2010".
- Il D.L. 1 gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2010, n. 30, ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "A decorrere dal 1° luglio 2010, l'importo di 75 euro di cui all'articolo 1, comma 1315, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' rideterminato in 90 euro, e a decorrere dal 1° luglio 2011, in 105 euro".
- Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto: - (con con l'art. 4, comma 4-septies) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica di quanto previsto dall'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale scolastico e' effettuato mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002 ed e' disposto congiuntamente al pagamento delle competenze fisse, fatta eccezione per il personale supplente breve nominato dai dirigenti scolastici, le cui competenze fisse, all'infuori dei casi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, continuano ad essere pagate a carico dei bilanci delle scuole"; - (con l'art. 7, comma 19) che "L'Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppresso La Presidenza del Consiglio dei Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza"; - (con l'art. 9, coma 8) che "A decorrere dall'anno 2015 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente"; - (con l'art. 15, comma 4) che "La misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 9 bis dell'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e' integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a: a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente comma; b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011."; - (con l'art. 55, comma 5) che "Ai fini della proroga nell'anno 2010 della partecipazione italiana a missioni internazionali il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e' integrato di 320 milioni di euro per l'anno 2010 nonche' di 4,3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, di 64,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020".
- Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dal D.L. 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 13 agosto 2010, n. 129, ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' differito al 31 dicembre 2010 in riferimento alle societa' regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attivita' connesse alla loro cessione alle regioni".
- Il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "I Fondi speciali istituiti presso gli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, commi 1318, 1320 e 1321, sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento". Ha inoltre disposto (con l'art. 41, comma 2) che "La disciplina prevista dal presente regolamento ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2011."
- La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 26) che "La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio da ripartire tra le regioni e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2011". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 48) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2012".
- Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
- Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma 4-octies) che "Sono prorogati per l'anno 2011 gli interventi di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le finalita' di cui al periodo precedente e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2011, da destinare al rifinanziamento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, comma 927, della legge 27 dicembre 2006, n. 296". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 17-ter) che "Fermi gli effetti degli atti amministrativi gia' adottati e la destinazione delle risorse finanziarie reperite mediante i provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2011". Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, nel modificare l'art. 64, comma 1 della L. 23 luglio 2009, n. 99, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".
- Il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 ha disposto: - (con l'art. 25, comma 7) che "I fattori moltiplicativi di cui all'articolo 2, comma 147, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 1, comma 382-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, restano costanti per l'intero periodo di diritto e restano fermi ai valori stabiliti dalle predette norme per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012"; - (con l'art. 25, comma 12) che "Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al comma 145 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si applicano anche agli impianti a biogas di proprieta' di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, entrati in esercizio commerciale prima del 1° gennaio 2008. Il periodo residuo degli incentivi e' calcolato sottraendo alla durata degli incentivi il tempo intercorso tra la data di entrata in esercizio commerciale degli impianti di biogas e il 31 dicembre 2007"; - (con l'art. 31, comma 1) che "Per le regioni e gli enti locali, nonche' per tutti gli altri enti pubblici, la durata massima dei finanziamenti a tasso agevolato non puo' essere superiore a centottanta mesi, in deroga al termine di cui all'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
- Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) nel modificare l'art. 64, comma 1 della L. 23 luglio 2009, n. 99 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° aprile 2011.
- Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 17, comma 6) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296". Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 7) che "Con decreto del Ministro della salute, previo protocollo d'intesa con le regioni Lazio, Puglia, Siciliana e con altre regioni interessate, e' disposta la proroga fino al 31 dicembre 2013 del progetto di sperimentazione gestionale di' cui all'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coordinato dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della poverta' (INMP) di cui al decreto del Ministro della salute in data 3 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 settembre 2007, finalizzato alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione e alla cura delle malattie delle migrazioni e della poverta'".
- Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 40, comma 9-ter) che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012. Per il completamento degli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l'agevolazione e' rideterminata nel limite massimo delle anticipazioni gia' erogate al beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con esclusione di ulteriori erogazioni a carico dello Stato".
- La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che "Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, e' riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo". La medesima L. 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha inoltre disposto (con l'art. 33, comma 18) che "Ai fini della proroga fino al 31 dicembre 2012 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 1.400 milioni di euro per l'anno 2012".
- Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto: - (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012"; - (con l'art. 10, comma 5) che "L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gia' prorogata dall'articolo 64, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, conseguentemente a quanto disposto al comma 4 del presente articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 2012"; - (con l'art. 15, comma 2-bis) che "E' prorogato al 31 dicembre 2013 il termine della validita' della graduatoria adottata in attuazione dell'articolo 1, comma 526, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
- Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 53, comma 5, lettera b)) che "le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel triennio 2012/2014, con estensione dell'ambito di applicazione alle scuole primarie e dell'infanzia, subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica".
- Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, ha disposto (con l'art. 2, comma 4-bis) che "Al fine di individuare il coerente ambito applicativo della disposizione di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto ivi prevista si intende applicata ai soli collegi universitari gestiti da enti che operano esclusivamente negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338".
- Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge". Ha inoltre disposto (con l'art. 55, comma 2-bis) che "L'articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che il Ministero dell'economia e delle finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri". La L. 13 dicembre 2010, n. 220, come modificata dall'art. 11, comma 2 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 1, comma 48) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 30 giugno 2013. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spettante ai sensi del presente comma e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo".
- Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto: - (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 dall'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007), costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione europea e si applicano anche alle Fondazioni, Associazioni, Aziende speciali, Agenzie, Enti strumentali, Organismi e altre unita' istituzionali non costituite in forma di societa' o consorzio, controllati da amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali indicate nell'elenco ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilita' e di finanza pubblica), e successive modifiche e integrazioni. Per controllo si deve intendere la capacita' di determinare la politica generale o il programma di una unita' istituzionale, se necessario scegliendo gli amministratori o i dirigenti"; - (con l'art. 7, comma 19) che "Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, e' ridotta di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012"; - (con l'art. 23, comma 6) che "Ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013"; - (con l'art. 23, comma 12-quinquies) che "Per l'anno 2012 il contributo di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 30 milioni di euro".
- Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 37, comma 1-bis) che "Rientrano tra le Zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui all'obiettivo "Convergenza" per le quali e' stata gia' avviata una procedura di riconversione industriale, purche' siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unita'". Ha inoltre disposto (con l'art. 37, comma 3) che "Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi riferita alla «imposta municipale propria»".
- La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 12 dicembre 2012, n. 277 (in G.U. 1a s.s. 19/12/2012, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 1349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007), nella parte in cui esclude che l'Azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino succeda all'Ordine Mauriziano nelle obbligazioni sorte dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 4, nonche' nella parte in cui, con riferimento alle medesime obbligazioni, priva di efficacia nei confronti dell'azienda sanitaria ospedaliera i decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi e dispone che la Fondazione succeda nelle azioni esecutive".
- La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 49) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2013"; - (con l'art. 1, comma 62) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di euro 5 milioni per l'anno 2013, di euro 3 milioni per l'anno 2014 e di euro 2 milioni a decorrere dall' anno 2015"; - (con l'art. 1, comma 116) che "Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"; - (con l'art. 1, comma 490) che "Le disposizioni dei commi 488 e 489 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013"; - (con l'art. 1, comma 513) che "I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono abrogati e le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma". La suddetta Legge, nel modificare l'art. 1, comma 1 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 388) che e' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nei commi 523, 527 e 643 del presente articolo. Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con l'art. 193, comma 3) che "Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente puo' modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2". La L. 24 dicembre 2012, n. 228, nel modificare l'art. 64, comma 1 della L. 23 luglio 2009, n. 99, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 388) che "E' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge".
- Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico sanitario», le funzioni in atto esercitate dal Comitato di valutazione dei progetti di ricerca sanitaria presentati dai ricercatori di eta' inferiore a quaranta anni, di cui al comma 814 del presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera m)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico sanitario», le funzioni in atto esercitate dalla Consulta del volontariato per la lotta contro l'AIDS, di cui al comma 809 del presente articolo.
- Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, nel modificare l'art. 1, comma 48 della L. 13 dicembre 2010, n. 220, ha conseguentemente disposto (con l'art. 14) che "1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013. 2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il singolo condominio. 3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo e' ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".
- Il D.P.C.M. 26 giugno 2013 (in G.U. 07/08/2013, n.184), nel modificare l'art. 64, comma 1 della L. 23 luglio 2009, n. 99, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui [...] all'art. 64, comma 1, primo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e' prorogato sino al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 2013.
- Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, ha disposto (con l'art. 17, comma 4) che "Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del citato comma 618 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo".
- La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 36) che "I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge"; - (con l'art. 1, comma 252) che "Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' incrementato di 614 milioni di euro per l'anno 2014"; - (con l'art. 1, comma 488) che "L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine". Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, nel modificare l'art. 1, comma 48 della L. 13 dicembre 2010, n. 220, ha conseguentemente disposto (con l'art. 14, commi 1 e 2) che "1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del: a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014; b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. 2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del: a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015; b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016".
- Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2014".
- Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 ha disposto (con l'art. 4, comma 8) che "I commi 103 e 104 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2015, relative al periodo d'imposta 2014".
- La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 159) che "Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016"; - (con l'art. 1, comma 178) che "Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, e' incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016"; - (con l'art. 1, comma 360) che "L'autorizzazione di spesa di cui al comma 981 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 3 milioni di euro per l'anno 2015"; - (con l'art. 1, comma 362) che la modifica disposta al comma 1020 del presente articolo decorre dal 2017. Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190, nel modificare l'art. 1, comma 48 della L. 13 dicembre 2010, n. 220, ha conseguentemente disposto (con l'art. 14, commi 1, 2 e 2-bis) che "1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015. 2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente: a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015; b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. 2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresi' alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro".
- Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2015". Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, ha disposto (con l'art. 10, comma 12-quinquiesdecies) che "In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2014 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell'anno successivo".
- La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma 25) che "Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' incrementato di euro 123,9 milioni nell'anno 2016 e di euro 126 milioni annui dall'anno 2017 fino all'anno 2021". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 45) che "Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a valere sul Fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori, da ripartire secondo l'accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, alle singole fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilita' a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialita', da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli istituti tecnici superiori da parte delle fondazioni esistenti".
- Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 ha disposto (con l'art. 32, comma 1, lettera b)) che "l'aliquota contributiva del 10 per cento di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotta al 5 per cento".
- Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 20 luglio 2018, n. 167 (in G.U. 1ª s.s. 25/07/2018, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 478, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (che ha modificato l'art. 39-bis del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, che a sua volta ha modificato il comma 1328 del presente articolo).
- Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2016". Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma 10-bis) che "Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gia' aggiornate per il triennio 2014/2017, e' prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo".
- Il D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2016, n. 89, ha disposto (con l'art. 2-quater, comma 3) che il fondo di cui al comma 601 del presente articolo e' incrementato di 8 milioni di euro nell'anno 2017.
- La L. 21 luglio 2016, n. 145 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' soppresso e le relative risorse confluiscono nel fondo di cui al comma 1 del presente articolo".
- Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, nel modificare l'art. 1, comma 48 della L. 13 dicembre 2010, n. 220, ha conseguentemente disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017".
- Il D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18 (in G.U. 28/02/2017, n. 49), ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui al comma 1264 del presente articolo e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2017.
- Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l'art. 50-bis, comma 1-bis) che "Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unita' di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 2, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2 possono, con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018, incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale gia' in essere con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296". Ha inoltre disposto (con l'art. 50-bis, comma 3-bis) che "Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attivita' di progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i Comuni di cui agli allegati 1 e 2, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili".
- Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 4, comma 7) che "A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facolta' di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi". Ha inoltre disposto (con l'art. 56-bis, comma 1) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 489, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa alla dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, e' rifinanziata per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 164, lettera e)) l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 1247 del presente articolo con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 163 della suddetta legge; - (con l'art. 1, comma 230) che "Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' incrementato di euro 23,5 milioni per l'anno 2016"; - (con l'art. 1, comma 321) che "Per consentire al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonche' di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"; - (con l'art. 1, comma 405) che "Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016"; - (con l'art. 1, comma 489) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' rifinanziata per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro per l'anno 2017, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea"; - (con l'art. 1, comma 633) che "Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte di 3.765.800 euro per il 2016 e di 3.700.000 euro a decorrere dal 2017"; - (con l'art. 1, comma 963) che la soppressione del primo e del secondo periodo del comma 331 del presente articolo si applica alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della suddetta legge. - Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, nel modificare l'art. 1, comma 48 della L. 13 dicembre 2010, n. 220, ha conseguentemente disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016". - Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 39-bis, comma 1) che "Le disposizioni in materia di [...] corrispettivi a carico delle societa' di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria". - Il regolamento di cui all'art. 1, comma 164, lettera e) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 e' stato emanato con D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, pubblicato in G.U. 12/10/2017, n. 239.
- La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 67) che "Per consentire al sistema degli Istituti tecnici superiori, scuole per le tecnologie applicate del sistema di istruzione nazionale, di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, di incrementare l'offerta formativa e conseguentemente i soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0, il Fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, e' incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2018, 20 milioni di euro nell'anno 2019 e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i programmi di sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse del primo periodo"; - (con l'art. 1, comma 200) che "Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"; - (con l'art. 1, comma 402) che le modifiche di cui al comma 796, lettera g), del presente articolo si applicano anche in relazione alle cessioni di farmaci soggette al regime della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; - (con l'art. 1, comma 752) che "Per assicurare la funzionalita' degli uffici impegnati nelle attivita' connesse alla ricostruzione, i comuni di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme possono assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 6 unita', con contratti di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenza e comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"; - (con l'art. 1, comma 764) che "Al fine di accelerare le attivita' connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il Presidente della regione Lombardia in qualita' di Commissario delegato per la ricostruzione puo' destinare, mediante utilizzo delle risorse finanziarie gia' disponibili sulla propria contabilita' speciale, fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 per rimborsare i costi sostenuti per le unita' di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le assunzioni di tali unita' di personale, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono effettuate dai comuni singoli ovvero dalle unioni di comuni, con facolta' di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie"; - (con l'art. 1, comma 1178) che "Il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rifinanziato dall'articolo 56-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6 milioni di euro per l'anno 2020". Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, nel modificare l'art. 1, comma 48 della L. 13 dicembre 2010, n. 220, ha conseguentemente disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018. La detrazione di cui al presente comma e' ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione".
- Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 18-bis, comma 5-bis) che "Il Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e' incrementato di euro 600.000 nell'anno 2018".
- Il D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per far fronte alle necessita' conseguenti all'evento, la Regione Liguria, gli enti del settore regionale allargato, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, la Citta' metropolitana di Genova, il Comune di Genova e le societa' controllate dalle predette amministrazioni territoriali nonche' la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, previa autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, possono assumere, complessivamente per gli anni 2018 e 2019 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unita' di personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, fino a 300 unita', in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296." La L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dal D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto (con l'art. 1, comma 752) che "Per assicurare la funzionalita' degli uffici impegnati nelle attivita' connesse alla ricostruzione, i comuni di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme possono assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 6 unita' per l'anno 2018, e rispettivamente 8 e 12 unita' per gli anni 2019 e 2020, e il Comune di Forio nel limite di 4 unita' per gli anni 2019 e 2020, con contratti di lavoro a tempo determinato nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."
- La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 435) che "La dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019"; - (con l'art. 1, comma 763) che "Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 174,31 milioni di euro per l'anno 2020 e di 79,81 milioni di euro per l'anno 2021"; - (con l'art. 1, comma 810, lettera a)) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020. Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, nel modificare l'art. 1, comma 48 della L. 13 dicembre 2010, n. 220, ha conseguentemente disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019".
- La L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, ha disposto (con l'art. 1, comma 200) che "Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti della meta' delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
- Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ha disposto: - (con l'art. 14-bis, comma 1) che "Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai comuni della citta' metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno 2020, ulteriori unita' di personale con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo-contabile, in particolare fino a 40 unita' complessive per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di euro 830.000 per l'anno 2019 e di euro 1.660.000 per l'anno 2020, con le risorse disponibili nella contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della citta' metropolitana di Catania, di cui all'articolo 8"; - (con l'art. 14-bis, comma 2) che "Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unita' di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i comuni della citta' metropolitana di Catania, con efficacia limitata agli anni 2019 e 2020, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale gia' in essere con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"; - (con l'art. 14-bis, comma 5) che "Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal comma 4 e limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attivita' di progettazione, all'attivita' di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attivita' di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle risorse a tal fine previste, i comuni di cui all'allegato 1, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con durata non superiore al 31 dicembre 2019".
- La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 1, comma 810, lettera a)) che la modifica apportata al comma 1247 del presente articolo dalla medesima L. 30 dicembre 2018, n. 145 decorre dal 31 gennaio 2020.
- Il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Il Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di euro 8,426 milioni nell'anno 2019".
- Il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dal D.L. 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156, ha disposto (con l'art. 14-bis, commi 1 e 2) che "Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della citta' metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 830.000 per l'anno 2019, di euro 1.660.000 per l'anno 2020 e di euro 1.660.000 per l'anno 2021, ulteriori unita' di personale con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 40 unita' complessive per ciascuno degli anni 2020 e 2021. [...] Nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1 e delle unita' di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i comuni della citta' metropolitana di Catania, con efficacia limitata agli anni 2019, 2020 e 2021, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale gia' in essere con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
- La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto: - (con l'art. 1, comma 331) che "Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020". - (con l'art. 1, comma 446) che "Nelle more della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equita' nell'accesso alle cure, di cui all'articolo 1, comma 516, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' abolita. A decorrere dalla stessa data cessano le misure alternative adottate dalle regioni ai sensi della lettera p-bis) del medesimo comma 796". - (con l'art. 1, comma 482) che "Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato rispettivamente di 1 milione di euro per l'anno 2020, di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro per l'anno 2022". - (con l'art. 1, comma 496) che "A decorrere dall'anno 2020, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 9 milioni di euro annui". - (con l'art. 1, comma 779) che "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purche' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020". La L. 27 dicembre 2019, n. 160, nel modificare l'art. 1, comma 810, lettera a) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di dodici mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70". Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, nel modificare l'art. 1, comma 48 della L. 13 dicembre 2010, n. 220, ha conseguentemente disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2020".
- La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, nel modificare l'art. 1, comma 810, lettera a) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di ventiquattro mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".
- Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 14 aprile - 27 maggio 2021, n. 107 (in G.U. 1ª s.s. 03/06/2021, n. 22), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies e 14-sexies del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 (che ha modificato i commi 321, 322 e introdotto il comma 322-bis del presente articolo) "nella parte in cui si applicano alle Province autonome di Trento e di Bolzano".
- Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 102, comma 3) che dalla data di entrata in vigore dello stesso sono abrogati i commi da 50 a 50-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai commi sopra citati sui procedimenti sanzionatori gia' avviati e non ancora conclusi.
- La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto (con l'art. 1, comma 628) che "Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie gia' insorte". Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla L. 30 dicembre 2020, n. 178, nel modificare l'art. 1, comma 48 della L. 13 dicembre 2010, n. 220, ha conseguentemente disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021".
- La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21, nel modificare l'art. 1, comma 810, lettera a) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di quarantotto mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".
- Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 150 milioni di euro nell'anno 2021". Ha inoltre disposto (con l'art. 37, comma 7-bis) che "Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di contenere gli effetti di medio e lungo periodo prodotti dalla crisi sul sistema produttivo nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 852, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare al potenziamento e all'implementazione delle attivita' ivi previste".
- La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, nel modificare l'art. 1, comma 810, lettera a) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di sessanta mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".
- Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha disposto (con l'art. 16-sexies, comma 3) che "Avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui risultati economici delle societa' derivanti dall'epidemia da COVID-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sospesa per gli anni 2021 e 2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non sono comunque considerati nel computo delle annualita' in perdita. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle societa' a partecipazione pubblica quotate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonche' alle societa' da queste controllate".
- La L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 697) che "Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022".
- La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, nel modificare l'art. 1, comma 810, lettera a) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di settantadue mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".
- Il D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, ha disposto (con l'art. 39-bis, comma 1) che "Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022, di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementato mediante le risorse di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25".
- La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 767) che "In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalita' previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755".
- Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, ha disposto (con l'art. 18-bis, comma 1) che "Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro".
- Il D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1 ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dalle opzioni da esercitarsi per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024.
- La L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, nel modificare l'art. 1, comma 810 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 394) che "In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di novantasei mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70".
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