Art. 4

LEGGE 6 marzo 2006, n. 132

In vigore dal 31 mar 2006
Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 marzo 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli
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