Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

In vigore dal 28 mar 2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004.
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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;120#art-1

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