Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 28 mar 2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Libreville il 28 giugno 1999.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-06;119#art-1