Art. 3

Copertura finanziaria

In vigore dal 25 mar 2006
1. All'onere derivante dalla presente legge, ad eccezione dell'attuazione dell' dell'Accordo di cui all', si provvede nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166. 2. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell' dell'Accordo di cui all', è autorizzata la spesa di euro 35.515 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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