Art. 2
LEGGE 1 marzo 2006, n. 67
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-03-01;67#art-2
LEGGE 1 marzo 2006, n. 67
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L'articolo definisce chiaramente cosa si intende per discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, vietando ogni trattamento pregiudizievole. Individua la discriminazione diretta nel riservare a una persona con disabilità un trattamento meno favorevole rispetto a chi non lo è in una situazione analoga. Riconosce la discriminazione indiretta quando regole, criteri o comportamenti apparentemente neutri finiscono per penalizzare e mettere in svantaggio una persona con disabilità. Infine, include tra le discriminazioni le molestie e i comportamenti indesiderati che offendono la dignità o creano un clima ostile e umiliante.
La norma stabilisce il principio di parità di trattamento per garantire che non venga attuata alcuna discriminazione a danno delle persone con disabilità.
Si applica a tutte le persone con disabilità a loro tutela, e a chiunque ponga in essere atti, prassi, criteri o comportamenti che possano risultare discriminatori nei loro confronti.
Un datore di lavoro decide di non assumere un candidato unicamente per la sua disabilità, preferendogli una persona non disabile a parità di requisiti (discriminazione diretta). Oppure, un ufficio pubblico adotta una procedura solo apparentemente neutra che di fatto impedisce l'accesso a chi ha una disabilità (discriminazione indiretta). Rientrano nella norma anche offese e comportamenti indesiderati sul posto di lavoro che creano un ambiente ostile e umiliante.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.