Art. 2

LEGGE 1 marzo 2006, n. 67

In vigore dal 21 mar 2006
(Nozione di discriminazione) 1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità. 2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga. 3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. 4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.
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In sintesi

L'articolo definisce chiaramente cosa si intende per discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, vietando ogni trattamento pregiudizievole. Individua la discriminazione diretta nel riservare a una persona con disabilità un trattamento meno favorevole rispetto a chi non lo è in una situazione analoga. Riconosce la discriminazione indiretta quando regole, criteri o comportamenti apparentemente neutri finiscono per penalizzare e mettere in svantaggio una persona con disabilità. Infine, include tra le discriminazioni le molestie e i comportamenti indesiderati che offendono la dignità o creano un clima ostile e umiliante.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce il principio di parità di trattamento per garantire che non venga attuata alcuna discriminazione a danno delle persone con disabilità.

A chi si applica

Si applica a tutte le persone con disabilità a loro tutela, e a chiunque ponga in essere atti, prassi, criteri o comportamenti che possano risultare discriminatori nei loro confronti.

Esempio pratico

Un datore di lavoro decide di non assumere un candidato unicamente per la sua disabilità, preferendogli una persona non disabile a parità di requisiti (discriminazione diretta). Oppure, un ufficio pubblico adotta una procedura solo apparentemente neutra che di fatto impedisce l'accesso a chi ha una disabilità (discriminazione indiretta). Rientrano nella norma anche offese e comportamenti indesiderati sul posto di lavoro che creano un ambiente ostile e umiliante.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra discriminazione diretta e indiretta?La discriminazione diretta si verifica quando una persona con disabilità è trattata peggio di una persona non disabile in condizioni analoghe. Quella indiretta avviene quando regole, atti o comportamenti apparentemente neutri generano di fatto uno svantaggio per la persona con disabilità.
Le molestie rientrano nella nozione di discriminazione?Sì, la norma considera discriminazioni anche le molestie e tutti i comportamenti indesiderati legati alla disabilità che violano la dignità e la libertà della persona o creano un clima intimidatorio e umiliante.
Cosa impone il principio di parità di trattamento previsto dall'articolo?Comporta il divieto assoluto di praticare qualsiasi discriminazione che rechi pregiudizio alle persone con disabilità.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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