Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 28 feb 2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
P r o m u l g a
la seguente legge:
.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sul trasporto marittimo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo della Repubblica popolare cinese, dall'altro, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2002.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-02-26;50#art-1