Art. 5

LEGGE 21 febbraio 2006, n. 102

In vigore dal 1 apr 2006
(Liquidazione anticipata di somme in caso di incidenti stradali) 1. All'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora gli aventi diritto non si trovino nello stato di bisogno di cui al primo comma, il giudice civile o penale, su richiesta del danneggiato, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva provvede all'assegnazione, a carico di una o più delle parti civilmente responsabili, di una provvisionale pari ad una percentuale variabile tra il 30 e il 50 per cento della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza".
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