Art. 12

LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96

In vigore dal 31 mar 2006
Attività assimilate 1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonchè le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo. Nota all': - Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, reca: «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell' della legge 5 marzo 2001, n. 57.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-02-20;96#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo