Art. 2
LEGGE 20 febbraio 2006, n. 92
In vigore dal 30 mar 2006
1. Il Ministro dell'interno provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di euro 400.000.
Nota all':
- Per la legge 31 gennaio 1994, n. 93, e la legge 28 dicembre 1995, n. 549, vedasi nota all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;92#art-2