Art. 1
LEGGE 20 febbraio 2006, n. 82
In vigore dal 12 gen 2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 DICEMBRE 2016, N. 238
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2006-02-20;82#art-1