Art. 6
LEGGE 20 febbraio 2006, n. 46
In vigore dal 9 mar 2006
1. Al comma 1 dell'articolo 576 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «, con il mezzo previsto per il pubblico ministero,» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «Con lo stesso mezzo e negli stessi casi puo» sono sostituite dalle seguenti: «La parte civile può altresi».
Nota all':
- Si riporta il testo dell'art. 576 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 576 (Impugnazione della parte civile e del querelante). - 1. La parte civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. La parte civile può altresì proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.
2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'art. 542.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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