Art. 4
LEGGE 25 gennaio 2006, n. 29
In vigore dal 23 feb 2006
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni a disposizioni in materia di Politica agricola comune e di Politica dello sviluppo rurale)
1. Al fine di garantire la parità di trattamento tra agricoltori
ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative, ivi comprese misure reintegratorie e interdittive, per le violazioni accertate a disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità europea in materia di Politica agricola comune e di Politica dello sviluppo rurale.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell' della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. I decreti legislativi si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) le sanzioni amministrative sono dissuasive, nonchè proporzionate alle somme indebitamente percepite, tenendo conto del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al beneficiario delle provvidenze;
b) le sanzioni reintegratorie o interdittive, determinate anche in funzione della gravità, portata, durata e frequenza dell'infrazione commessa, possono arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere irrogate per uno o più anni civili.
3. Per le sanzioni penali i decreti legislativi si uniformano ai principi e criteri direttivi indicati nell', comma 1, lettera c).
4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'.
Nota all':
- Per l' della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note all'.
Storico versioni
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