Capo II
Art. 24
Attuazione della decisione n. 2005/315/CE della Commissione, del 20 ottobre 2004, notificata con il numero C (2004) 3893
In vigore dal 23 feb 2006
1. In attuazione della decisione n. 2005/315/CE della Commissione,
del 20 ottobre 2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, di cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, è interrotto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, nella misura in cui gli aiuti fruiti eccedano quelli spettanti calcolati con esclusivo riferimento al volume degli investimenti eseguiti per effettivi danni subiti di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo.
2. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che determina le modalità applicative della disposizione di cui al presente comma, i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti di cui al comma 1 presentano in via telematica all'Agenzia delle entrate una attestazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con gli elementi necessari per l'individuazione dell'aiuto illegittimamente fruito sulla base delle disposizioni contenute nel citato provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da cui risulti, comunque:
a) il totale degli investimenti sulla base dei quali è stata calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;
b) l'ammontare degli investimenti agevolabili effettuati a fronte degli effettivi danni subiti in conseguenza degli eventi di cui al comma 1, calcolati al netto di eventuali importi ricevuti a titolo di risarcimento assicurativo o in forza di altri provvedimenti;
c) l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul reddito non dovuta per effetto dell'agevolazione illegittimamente fruita.
3. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al comma 1 effettuano, a seguito di autoliquidazione, il versamento degli importi corrispondenti alle imposte non corrisposte per effetto del regime agevolativo medesimo relativamente ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi calcolati sulla base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, maturati a partire dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo. L'attestazione prevista al comma 2 è presentata anche nel caso di autoliquidazione negativa.
4. L'Agenzia delle entrate provvede alle attività di liquidazione e controllo del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo; in caso di mancato o insufficiente versamento, ai sensi del comma 3, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi, nonché l'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
5. Nel caso in cui l'attestazione di cui al comma 2 non risulti presentata, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo dell'agevolazione dichiarata e dei relativi interessi.
6. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle agevolazioni fruite in relazione agli investimenti il cui importo non superi il valore netto dei danni effettivamente subiti da ciascuno dei beneficiari a causa degli eventi calamitosi di cui all'articolo 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, tenuto conto degli importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di altri provvedimenti.
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