Capo II
Art. 16
Modifiche all'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62
In vigore dal 23 feb 2006
1. All' della legge 18 aprile 2005, n. 62, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all' e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all', paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE".
2. All', comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2006-01-25;29#art-16