Art. 10

LEGGE 25 gennaio 2006, n. 29

In vigore dal 23 feb 2006
(Modifica all' della legge 18 aprile 1975, n. 110) 1. All', primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: "e dei giocattoli pirici" sono soppresse. Note all': - Il testo vigente dell', della legge 18 aprile 1975, n. 110, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975, n. 105, così come modificato dalla presente legge, così recita: « (Limiti alle registrazioni. Divieto di giocattoli trasformabili in armi). - Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonchè alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa.». - L'art. 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, è abrogato. - Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e quelle della presente legge non si applicano ai giocattoli. I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato. Nessuna limitazione è posta all'aspetto dei giocattoli riproducenti armi destinati all'esportazione. Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma.».
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