Art. 5
LEGGE 16 gennaio 2006, n. 18
In vigore dal 10 feb 2006
(Abrogazioni. Modifica all'articolo 89 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592)
1. Sono abrogati i commi da 102 a 107 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e il comma 9 dell'articolo 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
2. Nell'articolo 89, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, le parole: "o direttore d'Istituto, preside di Facoltà o Scuola" sono sostituite dalle seguenti: "o direttore di Istituzione universitaria".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all':
- Per l'art. 17 della legge n. 127 del 1997 si veda la nota all'art. 2.
- L'art. 10 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), pubbliata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274, il cui comma 9 è allegato dalla presente legge, recava:
«Art. 10. - Consiglio universitario nazionale».
- Si riporta il testo all'art. 89 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 1933, n. 283, come modificato dalla presente legge:
«Art. 89. - Le punizioni, di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5) dell'art. 87, si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze:
a) grave insubordinazione;
b) abituale mancanza ai doveri di ufficio;
c) abituale irregolarità di condotta;
d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore.
La punizione di cui al n. 2) importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella punizione medesima non può per 10 anni solari essere nominato rettore di Università o direttore di Istituzione universitaria.
Dette punizioni sono inflitte dal Ministro su conforme parere di una Corte di disciplina, composta del Sottosegretario di Stato dell'educazione nazionale, che la presiede, e di otto membri eletti nel proprio seno dalla prima sezione del Consiglio superiore, i quali durano in carica un biennio e possono essere confermati.
La Corte di disciplina è costituita con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'educazione nazionale.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque membri del collegio.
All'incolpato deve essere fatta la contestazione degli addebiti e prefisso un termine per la presentazione delle sue deduzioni. Egli ha diritto di essere sentito personalmente dalla Corte di disciplina.».
Storico versioni
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