Trattato
Art. 6
In vigore dal 26 gen 2006
Il presente trattato, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvedera a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-t-6