Trattato

Art. 6

In vigore dal 26 gen 2006
Il presente trattato, redatto in un unico esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, i testi in ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana, che provvedera a trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari. Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2006-01-09;16#art-t-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo