Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 17 gen 2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-23;290#art-1