Art. 4
LEGGE 23 dicembre 2005, n. 267
In vigore dal 13 gen 2006
(Stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-12-23;267#art-4