Art. 1 (commi 601-612)

In vigore dal 12 mar 2026
601. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il Fondo speciale destinato alle spese correnti e per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 602. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 603. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 604. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella. 605. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. 606. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. 607. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge. 608. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge. 609. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato. 610. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 611. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali. 612. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

Note all'articolo

  • Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 31, comma 2) che "La disposizione di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, riferita all'anno finanziario 2006, e' specificata nel senso che la stessa si applica al periodo di imposta 2005; conseguentemente il decreto di cui al comma 340 e' adottato senza l'acquisizione dell'avviso di cui al primo periodo del medesimo comma".
  • Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ha disposto (con l'art. 2, comma 128) che "Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 130) che "Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che la composizione prevista dalla citata disposizione per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, consente l'erogazione dei contributi relativi all'anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo anno".
  • La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 392) che "il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2007". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 397) che "Le disposizioni dell'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 538) che la modifica dell'art. 1, comma 187 ha effetto dall'anno 2007. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 549) che "Le risorse previste dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo e' stanziata, per l'anno 2007, la somma di 40 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonche' alle speciali esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1133) che "I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007".
  • La Corte costituzionale con sentenza 5 - 16 marzo 2007, n. 88 (in G.U 1a s.s. 21/3/2007, n. 12) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 586, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede che il regolamento interministeriale sia preceduto dall'intesa Stato-Regioni". Ha inoltre dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 589, 590 e 591, della stessa legge n. 266 del 2005".
  • La Corte costituzionale con sentenza 5 - 16 marzo 2007, n. 89 (in G.U 1a s.s. 21/3/2007, n. 12) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", nella parte in cui non esclude le amministrazioni e gli enti pubblici strumentali degli enti territoriali".
  • La Corte costituzionale con sentenza 7 - 21 marzo 2007, n. 94 (in G.U. 1a s.s. 28/3/2007, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dei commi 597, 598, 599 e 600 dell'art. 1 della stessa legge n. 266 del 2005".
  • La Corte costituzionale con sentenza 7 - 21 marzo 2007, n. 95 (in G.U. 1a s.s. 28/3/2007, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del comma 216 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui si applica al personale delle Regioni e degli enti locali".
  • La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 23 marzo 2007, n. 105 (in G.U. 1a s.s. 28/3/2007, n. 13) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 285 dell'art. 1 e del comma 311 dell'art. 1, "limitatamente alle parole "nonche' per gli interventi relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all'attivita' liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e all'ISS, nel rispetto delle quote gia' assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni"".
  • La Corte costituzionale con sentenza 18 - 27 aprile 2007, n. 137 (in G.U. 1a s.s. 2/5/2007, n. 17) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del comma 336 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005".
  • La Corte costituzionale con sentenza 18 aprile - 8 maggio 2007, n. 157 (in G.U. 1a s.s. 16/5/2007, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", nella parte in cui si riferisce ai titolari degli organi politici regionali".
  • La Corte costituzionale con sentenza 18 aprile - 8 maggio 2007, n. 162 (in G.U. 1a s.s. 16/5/2007, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 282, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), limitatamente alle parole "sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206"".
  • La Corte costituzionale con sentenza 18 aprile - 8 maggio 2007, n. 165 (in G.U. 1a s.s. 16/5/2007, n. 19) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede che le caratteristiche e le modalita' di individuazione dei distretti produttivi siano definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Regioni interessate". Ha inoltre dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 368, lettera b), numero 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui non prevede che le modalita' applicative della norma siano stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". Ha inoltre dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 368, lettera b), numero 2, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui non prevede che le modalita' applicative della norma siano stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". Ha inoltre dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 368, lettera d), numero 4, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui non prevede che criteri e modalita' per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione siano definiti con decreti di natura non regolamentare della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attivita' produttive, nonche' il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
  • La Corte costituzionale con sentenza 18 aprile - 17 maggio 2007, n. 169 (in G.U. 1a s.s. 23/5/2007, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del comma 202 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005".
  • La Corte costituzionale con sentenza 6 - 18 giugno 2007, n. 201 (in G.U. 1a s.s. 27/6/2007, n. 25) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 359, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede uno strumento idoneo a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni".
  • Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 ha disposto (con l'art. 20, comma 2) che "A modifica dell'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 1, commi 1234 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge".
  • La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 1, comma 170) che "Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 34) che "A decorrere dall'esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cessano di avere efficacia". Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 80) che "Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' ridotto al 35 per cento".
  • La Corte costituzionale con sentenza 14 - 18 gennaio 2008, n. 1 (in G.U. 1a s.s. 23/01/2008, n. 4) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 483, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento del Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, che determina i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara". Ha inoltre dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 485, 486, 487 e 488 della legge n. 266 del 2005". Ha inoltre dichiarato "l'illegittimita' "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 492, della legge n. 266 del 2005, nella parte in cui esso si riferisce ai precedenti commi 485, 486, 487 e 488 del medesimo articolo".
  • La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 25 gennaio 2008, n. 9 (in G.U. 1a s.s. 30/1/2008, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266".
  • Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 46, comma 1-bis) che "Il termine per l'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' differito al 30 giugno 2008".
  • La Corte costituzionale con sentenza 9 - 18 giugno gennaio 2008, n. 215 (in G.U. 1a s.s. 25/6/2008, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 547, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui stabilisce che, per le violazioni di cui all'art. 110, comma 9, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni, commesse in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, si applicano le sanzioni penali previste al tempo delle violazioni stesse".
  • IL D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 61, comma 3) che le modifiche apportate al comma 9 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Ha inoltre disposto (con l'art. 63, comma 9-bis) che "Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010".
  • Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 14 settembre - 14 ottobre 2022, n. 210, (in G.U. 1ª s.s. 19/10/2022, n. 42), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 61, comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, (che ha modificato il comma 9 del presente articolo) nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.
  • Il D.L. 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 novembre 2008, n. 184, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 7) che "A decorrere dal 1 gennaio 2009, la misura del prelievo erariale unico [...] di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e' elevata al 12,70 per cento delle somme giocate". Ha inoltre disposto (con l'art. 1-ter, comma 2) che "L'articolo 1, comma 530, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che l'importo dello 0,5 per cento di cui alla lettera c) del predetto comma costituisce importo aggiuntivo e distinto dal canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 per cento, il cui totale e' dato dallo 0,8 per cento di cui alla lettera b) del medesimo comma".
  • La L. 22 dicembre 2008, n. 203 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008". Il D.L. 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dalla L. 22 dicembre 2008, n. 203, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 7) che "A decorrere dal 1 gennaio 2009, la misura del prelievo erariale unico [...] di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e' elevata al 13,40 per cento delle somme giocate".
  • Il D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che la modifica al comma 213-bis dell'art. 1 ha effetto dal 1° gennaio 2009.
  • La L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto (con l'art. 2, comma 61) che "[...] il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intendono riferiti alle imprese e testate ivi indicate in possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma giuridica".
  • La L. 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 2, comma 61) che "[...] il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intendono riferiti alle imprese e testate ivi indicate in possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma giuridica o vengano editate da altre societa' comunque costituite".
  • La L. 4 novembre 2010, n. 183 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "A decorrere dall'anno 2012, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 5 milioni di euro".
  • Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Tenuto conto delle effettive esigenze di cassa, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' rimodulata come segue. La dotazione del predetto fondo e' ridotta dell'importo di 100 milioni per l'anno 2011; la medesima dotazione e' incrementata di 100 milioni di euro nell'anno 2015".
  • Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "In considerazione della particolare opportunita' di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso nonche' a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la richiesta di definizione sia presentata conformemente a quanto disposto nel comma 2". ------------- AGGIORNEMENTO (58) La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma 110) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di finanziare gli interventi per potenziare la rete infrastrutturale per la mobilita' al servizio della Fiera di Verona". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 583, lettera b)) che a partire dall'anno d'imposta 2014 sono abrogati le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui al comma 368, lettera a) del presente articolo.
  • La Corte Costituzionale con sentenza 15 - 23 gennaio 2014, n. 6 (in G.U 1a s.s. 29/1/2014, n. 5) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede la facolta', per gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, i quali non agiscono nell'esercizio di attivita' commerciali, artistiche o professionali, di chiedere che, in deroga all'art. 44, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 131 del 1986, fatta salva l'applicazione dell'art. 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)".
  • Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dal D.L. 20 marzo 2014, n. 34, ha disposto (con l'art. 6, comma 4-bis) che "Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, e' pari ad euro 15 milioni annui".
  • Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che le modifiche apportate al comma 423 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e di esse si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d'imposta.
  • Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, nel modificare l'art. 22, comma 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha conseguentemente disposto (con l'art. 12, comma 1, lettera a)) che la modifica disposta dal D.L. 24 aprile 2014, n. 66 al comma 423 del presente articolo si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  • La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 408) che "Ai fini dell'attuazione del comma 407 il contributo al Comitato italiano paralimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 912) che la modifica del comma 423 del presente articolo si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  • Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2017".
  • La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 1, comma 777) che "In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 ammessi a finanziamento nel 2018 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2019. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2018".
  • Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha disposto (con l'art. 27, comma 10) che "A decorrere dalla data di istituzione del Registro di cui al comma 1 e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 7, l'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' abrogato".
  • Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che "E' autorizzata l'estensione della partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm), prevista dall'articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con versamenti annuali fino al 2030, valutati in euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2026. E', inoltre, autorizzato il versamento aggiuntivo all'IFFIm per l'anno 2020 di euro 5 milioni, per il finanziamento della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)".
  • Il D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 ha disposto (con l'art. 5, comma 2-quater) che "Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025".
  • La 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 865, lettera b)) che "Le disposizioni di cui al comma 864 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 15, comma 10-bis, della legge 7 marzo 1996, n. 108. A decorrere dalla stessa data sono abrogati: [...] b) il comma 386 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266".
  • Il D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101, come modificato dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l'art. 5, comma 2-quater) che "Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano agli impianti i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025".
  • Il D.L. 11 marzo 2026, n. 32, ha disposto (con l'art. 1, comma 13) che "L'autorizzazione di spesa a favore della societa' Rete Ferroviaria italiana (RFI) di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040".
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