Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 6 gen 2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, emendante il sistema di controllo della Convenzione, fatto a Strasburgo il 13 maggio 2004.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-12-15;280#art-rd-1