Allegato II

Art. 3

Durata della carica

In vigore dal 6 gen 2006
Durata della carica Il Segretario Generale assume le sue funzioni entro i tre mesi successivi alla Conferenza delle Alpi in cui è stato nominato. Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta per altri due anni. Per la conferma vale, per analogia, quanto descritto all' del presente allegato. Il Segretario Generale rimane in carica fino all'entrata in carica dei suo successore.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;279#art-ai-3-2

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