Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 5 gen 2006
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.
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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;276#art-2

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Ordine di esecuzione (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo