Art. 5

LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251

In vigore dal 8 dic 2005
1. All'articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave". 2. All'articolo 671 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del codice penale". Note all': - Si riporta il testo dell'art. 81 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 81 (Concorso formale. Reato continuato). - È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.». - Per il testo dell'art. 99 del codice penale vedi l' della legge qui pubblicata - Si riporta il testo dell'art. 671 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 671 (Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato). - 1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. 2. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto. 2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 81, quarto comma, del codice penale. 3. Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-12-05;251#art-5

In sintesi

La disposizione interviene sul calcolo della pena per il reato continuato e per il concorso formale di reati. Quando questi reati sono commessi da persone a cui è stata applicata la recidiva prevista dal quarto comma dell'articolo 99 del codice penale, l'aumento di pena da applicare alla violazione più grave deve essere pari ad almeno un terzo. Restano comunque fermi i limiti massimi già stabiliti dalla legge per l'aumento complessivo della pena. La medesima regola deve essere applicata anche dal giudice dell'esecuzione quando riconosce il concorso formale o la continuazione tra più condanne.

Perché esiste questa norma

La norma introduce un limite minimo all'aumento di pena per chi commette più reati in concorso formale o continuazione ed è già gravato da una specifica forma di recidiva. Lo scopo è stabilire un trattamento sanzionatorio più severo e non riducibile sotto una certa soglia per i soggetti recidivi.

A chi si applica

Si applica ai soggetti che hanno commesso più reati in concorso formale o in continuazione e ai quali sia stata applicata la recidiva di cui all'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nonché ai giudici chiamati a calcolare o ricalcolare la pena.

Esempio pratico

Una persona a cui è stata applicata la recidiva dell'articolo 99, quarto comma, viene giudicata per più reati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso. Nel calcolare la sanzione unica partendo dal reato più grave, il giudice è tenuto ad aumentare tale pena base di almeno un terzo, senza poter applicare un incremento inferiore. Tale calcolo minimo vincolante varrà anche se la continuazione viene richiesta e riconosciuta in fase esecutiva su più sentenze irrevocabili.

Adempimenti e conseguenze

Per i soggetti con la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, l'aumento di pena per concorso formale o continuazione non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, fermi restando i limiti di legge.

Cosa è cambiato

È stato aggiunto un quarto comma all'articolo 81 del codice penale che fissa l'aumento minimo di pena ad almeno un terzo del reato più grave per i soggetti con specifica recidiva, ed è stato inserito il comma 2-bis all'articolo 671 del codice di procedura penale per estendere la stessa regola alle decisioni del giudice dell'esecuzione.

Domande frequenti

Qual è l'aumento minimo di pena previsto per chi ha la recidiva indicata?L'aumento della quantità di pena non può in ogni caso essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
Questa disciplina si applica anche davanti al giudice dell'esecuzione?Sì, l'articolo 671 del codice di procedura penale prevede espressamente che il giudice dell'esecuzione applichi le disposizioni dell'articolo 81, quarto comma, del codice penale.
I limiti massimi di aumento della pena restano validi?Sì, il testo specifica che restano fermi i limiti indicati al terzo comma dell'articolo 81 del codice penale.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo