Art. 5

LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251

In vigore dal 8 dic 2005
1. All'articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave". 2. All'articolo 671 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del codice penale". Note all': - Si riporta il testo dell'art. 81 del codice penale come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 81 (Concorso formale. Reato continuato). - È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.». - Per il testo dell'art. 99 del codice penale vedi l' della legge qui pubblicata - Si riporta il testo dell'art. 671 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 671 (Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato). - 1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. 2. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto. 2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 81, quarto comma, del codice penale. 3. Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-12-05;251#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251 (Art. 5 Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione.) — Testo vigente | Portale Normativo