Art. 1
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-10-17;210#art-1
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Questo articolo converte formalmente in legge dello Stato il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, introducendo le modifiche riportate nell'allegato alla legge stessa. Stabilisce inoltre che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Infine, dispone l'inserimento dell'atto nella Raccolta ufficiale e sancisce il generale dovere di osservanza.
La norma dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 162 del 2005 per rendere definitive, con modificazioni, le misure volte a contrastare i fenomeni di violenza durante le manifestazioni sportive.
La disposizione si applica alla generalità dei cittadini e a chiunque spetti il compito di osservarla o farla osservare come legge dello Stato.
Un'autorità o un cittadino che deve verificare l'efficacia delle norme contro la violenza negli stadi fa riferimento a questa legge, che rende stabile il decreto-legge con le relative modifiche allegate.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la legge e di farla osservare come legge dello Stato; non sono specificate nel testo sanzioni dirette.
Il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162 viene convertito in legge formale con le modificazioni riportate in allegato al testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.