Art. 1

In vigore dal 18 ott 2005
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, recante ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 ottobre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per i beni e le attività culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-10-17;210#art-1

In sintesi

Questo articolo converte formalmente in legge dello Stato il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, introducendo le modifiche riportate nell'allegato alla legge stessa. Stabilisce inoltre che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Infine, dispone l'inserimento dell'atto nella Raccolta ufficiale e sancisce il generale dovere di osservanza.

Perché esiste questa norma

La norma dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 162 del 2005 per rendere definitive, con modificazioni, le misure volte a contrastare i fenomeni di violenza durante le manifestazioni sportive.

A chi si applica

La disposizione si applica alla generalità dei cittadini e a chiunque spetti il compito di osservarla o farla osservare come legge dello Stato.

Esempio pratico

Un'autorità o un cittadino che deve verificare l'efficacia delle norme contro la violenza negli stadi fa riferimento a questa legge, che rende stabile il decreto-legge con le relative modifiche allegate.

Adempimenti e conseguenze

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la legge e di farla osservare come legge dello Stato; non sono specificate nel testo sanzioni dirette.

Cosa è cambiato

Il decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162 viene convertito in legge formale con le modificazioni riportate in allegato al testo.

Domande frequenti

Cosa dispone l'articolo 1 di questa legge?Dispone la conversione in legge del decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, con le modificazioni riportate in allegato.
Quando entra in vigore la legge di conversione?La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Chi ha l'obbligo di rispettare questa legge?È fatto esplicito obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo