Art. 5

LEGGE 17 agosto 2005, n. 174

In vigore dal 17 set 2005
(Sanzioni) 1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Nota all': - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale», è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
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