Art. 2

LEGGE 12 luglio 2005, n. 153

In vigore dal 2 ago 2005
Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII, paragrafo 4, della Convenzione stessa.
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LEGGE 12 luglio 2005, n. 153 (Art. 2 Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, fatta a New York il 14 gennaio 1975 e sua esecuzione.) — Testo vigente | Portale Normativo