Art. 2
LEGGE 12 luglio 2005, n. 153
In vigore dal 2 ago 2005
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all', a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII, paragrafo 4, della Convenzione stessa.
Storico versioni
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