Art. 2

In vigore dal 26 giu 2005
1. All', comma 50, della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo periodo le parole: «un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più decreti legislativi recanti testi unici delle disposizioni legislative vigenti in materia di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare» e le parole: «sia volto» sono sostituite dalle seguenti: «siano volti»; b) nel secondo e nel terzo periodo le parole: «del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «dei testi unici»; c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'adozione dello schema di decreto o di ciascuno degli schemi di decreto recanti il testo unico in materia di previdenza complementare, si applicano i principi e i criteri direttivi di cui alla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi da 41 a 49». 2. All' della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni: a) al comma 49, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui siano stati già emanati i testi unici di cui al comma 50, le disposizioni integrative e correttive andranno formulate con riferimento ai predetti testi unici, se riguardanti disposizioni in essi ricomprese»; b) al comma 51, dopo le parole: «Lo schema del decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria»; c) al comma 52, dopo le parole: «del decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria»; d) al comma 53, dopo le parole: «dello schema di decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «in materia di previdenza obbligatoria». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 giugno 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:legge:2005-06-25;109#art-2

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