Art. 31

LEGGE 22 aprile 2005, n. 69

In vigore dal 14 mag 2005
(Perdita di efficacia del mandato d'arresto europeo). 1. Il mandato d'arresto europeo perde efficacia quando il provvedimento restrittivo sulla base del quale è stato emesso è stato revocato o annullato ovvero è divenuto inefficace. Il procuratore generale presso la corte di appello ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia ai fini della conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.
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LEGGE 22 aprile 2005, n. 69 (Art. 31 Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.) — Testo vigente | Portale Normativo