Art. 2

LEGGE 31 marzo 2005, n. 56

In vigore dal 5 mag 2005
Disposizioni organizzative a supporto dell'attività degli sportelli unici all'estero 1. Al fine di supportare adeguatamente le funzioni attribuite agli sportelli unici all'estero, il Ministero delle attività produttive è autorizzato ad effettuare, mediante le normali procedure di concorso, nuove assunzioni di personale a tempo determinato, entro il limite di spesa di euro 2.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Il Ministero delle attività produttive è altresì autorizzato, nel rispetto del suddetto limite di spesa, ad avvalersi di personale di comprovata professionalità nel campo economico-commerciale, in posizione di comando, proveniente dal comparto pubblico ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma, nel rispetto del suddetto limite di spesa, il Ministero delle attività produttive può, inoltre, utilizzare il procedimento previsto dall'articolo 39, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nonchè le procedure di cui all'articolo 23-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.000.000 annui per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 1, lettera b), della legge 25 marzo 1997, n. 68. 2. Nelle more dell'attuazione della delega di cui all' per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese ed in fase di prima applicazione, al fine di agevolare la costituzione e il funzionamento degli sportelli unici all'estero, è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un fondo mirante a sostenere le iniziative condotte a tale scopo. Per le predette finalità è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 per l'anno 2005 e di euro 1.600.000 a decorrere dall'anno 2006. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Ai fini della completa attuazione del nuovo sistema degli sportelli unici all'estero, alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei medesimi sportelli si provvede a regime anche mediante le risorse individuate dall'articolo 9, comma 1-ter, lettera c), della legge 29 luglio 2003, n. 229, come modificato dall' della presente legge, derivanti dai decreti legislativi di riordino e razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui al citato articolo 9 della legge n. 229 del 2003. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 22/4/2005, n. 93 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. Note all': - Si riporta il testo dell' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001: " (Finalità ed ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, primo comma, della Costituzione, al fine di: a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici; b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello del lavoro privato. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall' della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le provincie autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.". - Il testo dell'art. 39 della legge n. 273 del 2002 è riportato nelle note all'. Si riporta il testo dell'art. 23-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: "Art. 23-bis (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato). - 1. In deroga all'art. 60 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonchè gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. 2. I dirigenti di cui all'art. 19, comma 10, sono collocati a domanda in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza. 3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda. 4. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. 5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se: a) il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile; b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità. 6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5. 7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all', comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime. 8. Il servizio prestato dai dipendenti durante il periodo di assegnazione temporanea di cui al comma 7 costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera. 9. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle Forze di polizia, nonchè del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i soggetti privati e gli organismi internazionali di cui al comma 1 e sono definite le modalità e le procedure attuative del presente articolo.". - Si riporta il testo dell' della legge 25 marzo 1967, n. 68 recante "Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997, n. 72: ". (Disposizioni finanziarie). - Le entrate dell'ICE sono costituite da: a) il contributo annuale per le spese di funzionamento di cui all'art. 3, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106; b) il contributo annuale per il finanziamento del piano di attività di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71; c) eventuali assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, a fronte di attività svolte su richiesta di altre amministrazioni per la realizzazione di specifici programmi; d) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea; e) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali; f) gli utili delle società costituite o partecipate ai sensi dell'art. 3, comma 2; g) altri proventi patrimoniali e di gestione. Le erogazioni annualmente destinate al finanziamento del piano di attività di cui al comma 1, lettera b), non possono essere utilizzate a copertura delle spese fisse per il personale dipendente utilizzato a tal fine. Le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ICE sono ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di impresa nonchè alle specifiche esigenze di operatività dell'ICE, in relazione anche all'attività da svolgersi all'estero. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione del bilancio.". Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229 concernente "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2003, n. 196, come modificato dalla presente legge: "Art. 9 (Riassetto in materia di internazionalizzazione delle imprese). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di internazionalizzazione delle imprese, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall' della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative in materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane, prevedendo la delegificazione dei procedimenti in materia; b) coordinare le misure di intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese; c) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema bancario per l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito. 1-bis. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese. 1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis, nel rispetto e in coerenza con la legislazione comunitaria, realizzano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di promozione e di finanziamento dell'internazionalizzazione delle imprese secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal medesimo decreto legislativo n. 143 del 1998, nonchè all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo principi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonchè ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'Amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale; c) razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria ed economica, anche al fine di realizzare risparmi di spesa idonei a reperire le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento degli sportelli unici all'estero, in particolare ai fini della promozione del made in Italy e della lotta alle contraffazioni; d) possibilità di attivazione di strumenti di finanziamento di investimenti all `estero anche tramite società prevedendo, tra l'altro, che il fondo di cui all', comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST S.p.a., destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea, siano unificati in un unico fondo e disciplinati in analogia ai fondi mobiliari chiusi; e) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione di cui al comma 1. 1-quater. Ciascuno degli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1-bis deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, ai sensi dell'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la quale deve altresì precisare gli effetti finanziari della razionalizzazione di cui al comma 1-ter, lettera c), del presente articolo individuando le risorse derivanti dai correlati risparmi e finalizzate all'istituzione e al funzionamento degli sportelli unici all'estero, in particolare ai fini della promozione del made in Italy e della lotta alle contraffazioni. I suddetti schemi di decreti legislativi sono adottati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica, per le politiche comunitarie per gli italiani nel Mondo, e sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso inutilmente tale termine, i decreti possono comunque essere emanati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto dal comma 1-bis o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni. 1-quinquies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1-ter e con la procedura di cui al comma 1-quater".
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