Art. 3

LEGGE 1 marzo 2005, n. 32

In vigore dal 25 mar 2005
Abrogazioni 1. Le disposizioni di cui all' del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, sono abrogate. È prevista la decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle azioni da esercitare. Per la composizione di tali controversie è data facoltà alle parti di procedere, di comune accordo, in sede arbitrale. Il collegio si esprime entro novanta giorni dalla sua investitura. 2. Per le azioni legali già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà alle parti di ricorrere alla composizione in sede extragiudiziale.
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