Statuto

Art. 10

Il Comitato scientifico

In vigore dal 6 mar 2005
È costituito un Comitato scientifico composto da un rappresentante per ogni Stato, Organizzazione internazionale, Università o Centro di ricerca membro dell'ICRANET; il Comitato scientifico elegge, a maggioranza semplice, il presidente fra i suoi membri per un periodo di tre anni rinnovabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-02-10;31#art-s-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo