Statuto
Art. 10
Il Comitato scientifico
In vigore dal 6 mar 2005
È costituito un Comitato scientifico composto da un rappresentante per ogni Stato, Organizzazione internazionale, Università o Centro di ricerca membro dell'ICRANET;
il Comitato scientifico elegge, a maggioranza semplice, il presidente fra i suoi membri per un periodo di tre anni rinnovabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;31#art-s-10