Accordo
Art. IV
Entrata in vigore
In vigore dal 6 mar 2005
Il presente Accordo e lo Statuto allegato entreranno in vigore alla data in cui sarà depositato il terzo strumento di ratifica o di accettazione formale da parte di uno Stato o di una Organizzazione internazionale;
per ciascuno Stato o Organizzazione internazionale che depositerà lo strumento di adesione o di accettazione formale dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, il presente Accordo entrerà in vigore alla data del suddetto deposito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-02-10;31#art-a-iv