Accordo
Art. 1
In vigore dal 22 gen 2005
Allegato
ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, di seguito denominati Parti Contraenti;
Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, fiscali, commerciali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;
Convinti che la lotta contro tali infrazioni può essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni Doganali;
Considerando che è importante assicurare la esatta determinazione dei dazi e delle tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e la corretta adozione di misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle sul rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;
Considerando il bisogno di agevolare gli scambi commerciali regolari;
Considerando che il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;
Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione;
Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; hanno convenuto quanto segue:
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Ai fini del presente Accordo si intende per:
a) «legislazione doganale», l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabile dalle due Amministrazioni Doganali e relative:
1. all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, ivi compresi i mezzi dì pagamento;
2. alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione e all'esportazione;
3. alle misure di divieto, restrizione e controllo, compresa la normativa di controllo sugli scambi;
4. alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
b) «Amministrazioni Doganali», l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana e il Ministero delle finanze - Direzione Dogane per la Repubblica di Croazia, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a) del presente Accordo;
c) «infrazione doganale», ogni violazione o tentativo di violazione alla legislazione doganale;
d) «diritti e tasse all'importazione e all'esportazione», i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni varie, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione europea;
e) «persona», ogni persona fisica o giuridica;
f) «dati personali», ogni informazione riferita ad un individuo identificato o identificabile;
g) «stupefacenti e sostanze psicotrope» tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelli di cui agli Allegati alla citata Convenzione;
h) «consegna controllata», il metodo che consente il passaggio sul territorio dello Stato di ciascuna delle Parti Contraenti di merci di cui si sappia o si sospetti essere oggetto di traffico illecito, sotto il controllo delle Autorità competenti delle Parti Contraenti allo scopo di identificare persone coinvolte in infrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-12-29;323#art-a-1