Art. 13

LEGGE 30 luglio 2004, n. 208

In vigore dal 9 ott 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 luglio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
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LEGGE 30 luglio 2004, n. 208 (Art. 13 Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.) — Testo vigente | Portale Normativo