Art. 1
In vigore dal 22 ago 2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), che modifica l' e l'Allegato di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 30 novembre 2000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;221#art-1