Accordo Protocollo n. 6

Art. 9

In vigore dal 21 ago 2004
Misure di sostegno Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato Dette misure mirano a - incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato, - rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunità o della Croazia nell'ambito delle rispettive legislazioni, - incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere) - migliorare la rapidità e l'affidabilità del trasporto combinato e in particolare - aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti, - ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttività, - eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato, - armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, segnatamente per garantire l'indispensabile compatibilità delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico, - prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-9-3

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Art. 9 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. — Testo vigente | Portale Normativo