Accordo Protocollo n. 6
Art. 9
In vigore dal 21 ago 2004
Misure di sostegno
Le Parti prendono tutte le disposizioni necessarie per sviluppare il trasporto combinato
Dette misure mirano a
- incoraggiare utenti e speditori a utilizzare il trasporto combinato,
- rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada, soprattutto mediante contributi finanziari della Comunità o della Croazia nell'ambito delle rispettive legislazioni, - incoraggiare l'uso del trasporto combinato sulle lunghe distanze e promuovere, in particolare, l'impiego di casse mobili, di container e del trasporto non accompagnato in genere)
- migliorare la rapidità e l'affidabilità del trasporto combinato e in particolare
- aumentare la frequenza dei convogli in funzione delle esigenze di speditori e utenti,
- ridurre i tempi di attesa ai terminal e aumentarne la produttività,
- eliminare adeguatamente tutti gli ostacoli sui percorsi di avvicinamento per agevolare l'accesso al trasporto combinato,
- armonizzare, all'occorrenza, i pesi, le dimensioni e le caratteristiche tecniche del materiale specializzato, segnatamente per garantire l'indispensabile compatibilità delle sagome, e prendere misure coordinate per ordinare e mettere in funzione detto materiale in funzione del livello di traffico,
- prendere, in generale, tutte le altre disposizioni del caso
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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