Accordo Protocollo n. 6Titolo VIII

Art. 2

In vigore dal 21 ago 2004
Campo d'applicazione 1 La cooperazione riguarda l'intero settore dei trasporti terresti, in particolare il trasporto stradale, ferroviario e combinato, e comprende le relative infrastrutture 2 A tale riguardo, il presente protocollo riguarda, in particolare - le infrastrutture di trasporto nel territorio dell'una o dell'altra Parte, nella misura necessaria per conseguire l'obiettivo del presente protocollo, - l'accesso al mercato, su base reciproca, in materia di trasporto stradale, - gli indispensabili provvedimenti giuridici e amministrativi, compresi quelli di natura commerciale, fiscale sociale e tecnica, - la cooperazione per lo sviluppo di un sistema di trasporto che tenga conto delle esigenze ambientali, - gli scambi regolari di informazioni sullo sviluppo delle politiche delle Parti in materia di trasporti, segnatamente per quanto riguarda le infrastrutture 3 Il trasporto per vie navigabili interne è disciplinato dalle disposizioni specifiche della dichiarazione che figura all'allegato II
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-apn-2-6

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