Art. 2
LEGGE 28 luglio 2004, n. 193
In vigore dal 18 ago 2004
Proroga e rifinanziamento
della legge 21 marzo 2001, n. 73
1. Le disposizioni di cui all' della legge 21 marzo 2001, n. 73, sono prorogate al 31 dicembre 2006. A tale scopo è autorizzata la spesa di euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 4.650.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all':
- La legge 21 marzo 2001, n. 73, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2001, n. 73, reca «Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia».
Si riporta il testo dell':
«. - Le disposizioni di cui al comma 2, dell'art. 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 2003. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-28;193#art-2